La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1]
[2] Nell'articolo 2 la rubrica è stata modificata in "(Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)" ad opera del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 28 del 2008.
[3] Nel comma 2 dell'articolo 2 sono state aggiunte le parole "Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi a carico del bilancio regionale erogati in relazione al medesimo incidente. " ad opera del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 28 del 2008.