Legge regionale n. 25 del 21 dicembre 2007  ( Versione vigente )
"Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro". [1]
(B.U. 27 dicembre 2007, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione partecipa a iniziative di solidarietà nei confronti dei familiari delle vittime di incidenti sul luogo di lavoro, al fine di contribuire ad alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti alle rispettive famiglie.
Art. 2.[2] 
(Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)
1. 
La Regione istituisce il fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, finalizzato a erogare contributi a favore dei familiari delle persone che sono decedute a seguito di incidenti avvenuti per ragioni di lavoro.
2. 
La Giunta regionale stabilisce con regolamento, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, destinatari, criteri, modalità e termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
[3]
3. 
L'applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 3. 
(Norma finanziaria)
1. 
Al fondo regionale di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro, il cui stanziamento a partire dall'esercizio 2008 è pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) DA15001 (Formazione professionale lavoro Segreteria direzione 15 Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2007-2009, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 4. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 dicembre 2007
Mercedes Bresso

Note:

[1]

Il titolo della legge è stato modificato in "Fondo di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro"" ad opera del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 28 del 2008.

[2] Nell'articolo 2 la rubrica è stata modificata in "(Fondo regionale di solidarietà a favore dei familiari delle vittime di incidenti sul lavoro)" ad opera del comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 28 del 2008.

[3] Nel comma 2 dell'articolo 2 sono state aggiunte le parole "Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi a carico del bilancio regionale erogati in relazione al medesimo incidente. " ad opera del comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 28 del 2008.