"
a) le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
b) le altre specie, fino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
c) la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2014.
[2] Nel comma 9 dell'articolo 2 le parole "della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni" sono state sostituite dalle parole "degli enti di cui all'articolo 3, comma 4, " ad opera del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 7 del 2014.
[3] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 del 2014.
[4] Il comma 2 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 9 del 2015.
[5] Il comma 2 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 10 del 2024.
[6] Nella lettera a) del comma 6 dell'articolo 3 dopo la parola "segnalazione" sono state inserite le seguenti "e alla manutenzione;" e dopo la parola "pedonale" sono state inserite le seguenti "e ciclabile;" ad opera del comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 10 del 2024.
[7] Nella lettera c) del comma 6 dell'articolo 3 dopo la parola "vigilanza" sono state inserite le parole ", anche mediante l'attività" ad opera del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale 10 del 2024.
[8] Nel comma 1 dell'articolo 4 le parole "dell'autorizzazione" sono state sostituite dalle parole "del titolo per la raccolta" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 del 2014.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 5 le parole "la presentazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1" sono state sostituite dalle parole "l'esibizione della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 " ad opera dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2014.
[10] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2014.
[11] Nel comma 4 dell'articolo 5 le parole "sentite le comunità montane, le comunità collinari e i comuni non appartenenti a tali comunità" sono state sostituite dalle parole "sentiti gli enti di cui all'articolo 3, comma 4" ad opera del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 7 del 2014.
[12] L'articolo 6 bis è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 10 del 2024.
[13] Nel comma 3 dell'articolo 7 le parole "I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1" sono state sostituite dalle parole "I raccoglitor" ad opera dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 del 2014.
[14] Il comma 5 dell'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera hh) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[15] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 28 del 2008.
[16] La lettera a del comma 1 dell'articolo 10 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 del 2009.
[17] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 le parole "della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1" sono state sostituite dalle parole "del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 del 2014.
[18] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2014.
[19] Nel comma 3 dell'articolo 12 le parole "enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3" sono state sostituite dalle parole "enti di cui all'articolo 3, comma 4, " ad opera dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 7 del 2014.