Art. 2.
1.
La Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in euro 120.000,00, è interamente sottoscritto dalla Regione.
1 bis.
Alla SCR - Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell' articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3.
[1]
2.
L'oggetto sociale comprende le funzioni di cui al comma 1 bis ed in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere i), l) ed m) e dell' articolo 37 del d.lgs. 50/2016:
[2]
a)
l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
b)
l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
c)
la stipulazione di accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
d)
la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;
e)
la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000 ') e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
f)
l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'articolo 65 e dell' articolo 158, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 32 della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ), mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
g)
lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all' articolo 3 del d.lgs. 50/2016;
h)
lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio.
3.
La Regione affida alla SCR-Piemonte spa la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 6.