Legge regionale n. 19 del 06 agosto 2007  ( Versione vigente )
"Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte SpA (SCR - Piemonte SpA). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES - Piemonte)".
(B.U. 09 agosto 2007, n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
Finalità
Art. 1. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione promuove la costituzione di una centrale di committenza, conformemente con quanto stabilito dai principi e dalle norme del diritto comunitario relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi con la direttiva 2004/18/CE e con quanto disposto dall'articolo 1, commi 455, 456, 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni, della sanità e in ogni altra materia di interesse regionale previo inserimento nella programmazione degli interventi di cui all'articolo 6.
Capo II. 
Costituzione della SocietÀ di committenza Regione Piemonte spa
Art. 2. 
(Costituzione e oggetto sociale)
1. 
La Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in euro 120.000,00, è interamente sottoscritto dalla Regione.
1 bis. 
Alla SCR-Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell' articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e di stazione unica appaltante ai sensi dell' articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 , in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3.
[1]
2. 
L'oggetto sociale comprende l le funzioni di cui al comma 1 ed in particolare:
[2]
a) 
la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;
[3]
b) 
l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;
[4]
c) 
l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, la stipula di convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000 ') di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
[5]
d) 
tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio.
3. 
La Regione affida alla SCR-Piemonte spa la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 6.
4. 
La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte spa.
Art. 3. 
(Soggetti destinatari)
1. 
La SCR-Piemonte spa svolge la sua attività in favore della Regione e dei seguenti soggetti aventi sede nel suo territorio:
a) 
enti regionali, anche autonomi, ed in generale organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti o partecipati nonché loro consorzi o associazioni ed inoltre enti e aziende del servizio sanitario regionale;
b) 
enti locali e enti, aziende e istituti, anche autonomi, istituzioni ed in generale organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati nonché loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica universitaria e agenzie territoriali per la casa.
2. 
Fermi gli ulteriori vincoli previsti della normativa statale e regionale di utilizzazione dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2007'), per le funzioni di cui all'articolo 2, la Regione e i soggetti di cui al comma 1, lettera a), ricorrono agli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A.. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), hanno facoltà di ricorrere alla SCR-Piemonte S.p.A. .
[6]
Art. 4. 
(Criteri di gestione)
1. 
Nell'espletamento delle sue funzioni la SCR-Piemonte spa opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della contrattazione collettiva nazionale.
2. 
Nella realizzazione della sua attività la SCR-Piemonte spa opera sul fronte dell'innovazione in rapporto ai campi di proprio interesse in termini di processo e di prodotto per garantire elevati standard qualitativi nell'interesse generale dell'utenza e del sistema economico-finanziario, incoraggiando lo sviluppo sostenibile nel rispetto delle norme sulla tutela ambientale, sul contenimento energetico, nonché sulla sicurezza nell'ambiente di lavoro.
2 bis. 
Per le attività indicate all'articolo 2 è stabilito un meccanismo di remunerazione sugli acquisti da imporre a carico dell'aggiudicatario degli strumenti di approvvigionamento e di negoziazione posti in essere dalla SCR-Piemonte S.p.A. il quale è tenuto a versare una commissione non superiore all'1,5% da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, del fatturato realizzato. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'applicazione della commissione, nonché per la definizione dell'entità della stessa.
[7]
Art. 5.[8] 
(Organi della società e direttore generale)
1. 
Sono organi della società l'assemblea dei soci, il consiglio d'amministrazione composto da tre membri incluso il Presidente o, in alternativa, un amministratore unico ed il collegio sindacale.
2. 
Gli organi sono composti secondo quanto stabilito dallo statuto sociale in armonia con le norme vigenti.
3. 
L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, il quale coordina l'attività tecnica nei settori di interesse della SCR - Piemonte SpA.
Capo III. 
Programmazione e progetti di interesse regionale
Art. 6. 
(Programmazione degli interventi)
1. 
In attuazione della programmazione pluriennale dei vari settori d'intervento, di cui all'articolo 1, la Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, attraverso la consultazione dei soggetti destinatari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), individua con propria deliberazione la programmazione delle attività di interesse regionale da assegnare alla SCR-Piemonte s.p.a., previa espressione del parere della competente Commissione consiliare entro trenta giorni dall'invio del relativo piano.
[9]
2. 
Semestralmente la Giunta regionale riferisce alla commissione consiliare competente circa gli avanzamenti della programmazione e presenta gli eventuali aggiornamenti o integrazioni per il conseguente parere consiliare con le modalità e nei tempi previsti al comma 1.
3. 
Per l'elaborazione del piano degli interventi di cui al comma 1, la Regione e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono richiedere alla SCR-Piemonte spa la redazione di appositi studi di fattibilità.
4. 
Nell'ambito dell'importo complessivo delle opere del piano degli interventi, la SCR-Piemonte spa può proporre alla Giunta regionale rimodulazioni a seguito di economie realizzate o sulla base di esigenze nuove.
Art. 7. 
(Procedure per l'approvazione dei progetti di interesse regionale)
1. 
I progetti inerenti agli interventi di interesse regionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono approvati mediante apposite conferenze di servizi convocate dalla struttura regionale competente in materia.
[10]
2. 
Gli atti della Regione di approvazione dei progetti di cui al comma 1 costituiscono variante agli strumenti urbanistici, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), previa pubblicazione della variante secondo la normativa vigente.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
La Regione conferisce alla SCR-Piemonte spa un fondo di inizio attività, per la durata di un anno, pari a 2.000.000,00 di euro, in termini di competenza, al quale si provvede, nel triennio 2007-2009, con le disponibilità iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 26021 (Trasporti Viabilità ed Impianti fissi - Titolo 1 Spesa Corrente) del bilancio pluriennale 2007-2009, attualmente destinate alle spese di funzionamento dell'ARES-Piemonte.
2. 
Allo stanziamento pari a 120.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2007 previsto per la costituzione del capitale sociale di cui all'articolo 2, comma 1, iscritto nella UPB 08042 (Programmazione e Statistica-Rapporti con Società a partecipazione regionale - Titolo 2 Spese di investimento) si provvede con le dotazioni finanziarie della UPB 26022 (Trasporti-Viabilità ed Impianti fissi - Titolo 2 Spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.
3. 
La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, i criteri con cui sono determinati i compensi di SCR-Piemonte spa per l'esercizio delle sue attività.
3 bis. 
La Giunta regionale trasferisce a SCR spa le risorse occorrenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti da SCR spa e preventivamente autorizzati dalla Regione.
[11]
Capo IV. 
Disposizioni finali E TRANSITORIE
Art. 9. 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Entro centottanta giorni dalla costituzione della SCR-Piemonte spa, il personale in servizio presso l'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) con contratto a tempo indeterminato esercita il diritto di opzione tra l'assunzione nella SCR-Piemonte spa ed il passaggio all'ente Regione, anche in conformità a quanto previsto al comma 4.
2. 
Entro trenta giorni dalla data di costituzione della SCR-Piemonte spa, la Giunta regionale nomina un Commissario liquidatore dell'ARES-Piemonte.
3. 
Entro centottanta giorni dalla nomina, il Commissario liquidatore compie i seguenti atti:
a) 
ricognizione della consistenza patrimoniale;
b) 
ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale;
c) 
redazione del conto consuntivo;
d) 
ogni altro atto demandato dalla Giunta regionale.
4. 
A decorrere dalla conclusione delle attività di cui al comma 3, l'ARES-Piemonte è soppressa e le relative funzioni sono assunte dalla Regione con contestuale subentro della SCR-Piemonte spa nei rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ARES-Piemonte.
Art. 10. 
(Gestione a stralcio delle funzioni dell'Agenzia Torino 2006)
1. 
Qualora intervenga una disposizione di legge statale che assegni alla Regione, con idonea copertura finanziaria, le attività di competenza dell'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006, tali attività saranno svolte dalla SCR-Piemonte spa.
Art. 11. 
(Modifiche e abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
il comma 1 dell'articolo 104 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ');
b) 
la legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 (Istituzione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES-Piemonte) e modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 );
c) 
l' articolo 17 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
2. 
Nell'Allegato B della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), le parole: "
ARES-Piemonte
", sono soppresse.
3. 
Al comma 2 dell'articolo 104 della l.r. 44/2000 le parole: "
In fase transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2001
", sono soppresse e la rubrica dell'articolo 104 è sostituita dalla seguente:"
Gestione delle reti di interesse regionale e provinciale
".
Art. 12. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2007
p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro

Note:

[1] Il comma 1 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 8 del 2013.

[2] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza" sono state sostituite dalle parole " le funzioni di cui al comma 1" ad opera dal comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 8 del 2013.

[3] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 le parole "previa autorizzazione della Giunta regionale" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 8 del 2013.

[4] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole "sistemi dinamici di acquisizione" sono state aggiunte le parole "ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale" ad opera del comma 5 dell'articolo 30 della legge regionale 8 del 2013.

[5] Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 dopo le parole "di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori" sono state aggiunte le parole "la stipula di convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000 ') di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo" ad opera del comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 8 del 2013.

[6] Il comma 2 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 8 del 2013.

[7] Il comma 2 bis dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 30 della legge regionale 8 del 2013.

[8] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 del 2014.

[9] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 22 del 2007.

[10] Il comma 1 dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 22 del 2007.

[11] Il comma 3 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 del 2010.