Art. 18.
(Nuovi ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali)
1.
Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sono individuate le nuove ASL ed i relativi ambiti territoriali.
2.
Gli ambiti territoriali delle nuove aziende corrispondono, di norma, ai territori delle province, ferma restando la facoltà di mantenere nelle aziende, in relazione ai bisogni dei cittadini, comuni di altra provincia.
3.
Nel caso in cui la singola provincia abbia una popolazione superiore a 400.000 abitanti, è facoltà del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, di individuare un numero maggiore di aziende.
4.
Al fine del miglioramento della funzionalità dei servizi, con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche su iniziativa degli enti locali, può essere disposto lo spostamento di singoli comuni o di circoscrizioni da uno ad altro ambito territoriale aziendale. A tal fine la Giunta regionale acquisisce il parere delle conferenze dei sindaci o dei presidenti di circoscrizione interessate.
5.
Le nuove ASL sono costituite in azienda, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il quale è altresì dichiarata l'estinzione delle ASL preesistenti.
Art. 19.
(Articolazione distrettuale delle ASL e delle attività socio-sanitarie)
1.
I distretti, comprendenti ciascuno una popolazione non inferiore a 70.000 abitanti, costituiscono l'articolazione territoriale delle ASL e l'ambito ottimale per l'integrazione delle attività socio-sanitarie. Per le zone a scarsa densità abitativa o con particolari caratteristiche territoriali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua criteri specifici per il dimensionamento ottimale dell'ambito distrettuale.
2.
L'articolazione distrettuale viene realizzata al fine di:
a)
governare la domanda di servizi attraverso la valutazione dei bisogni socio-sanitari della comunità per definire le caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi necessari;
b)
assicurare l'appropriato svolgimento dei percorsi assistenziali affidati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, nonché ai servizi direttamente gestiti dall'azienda sanitaria;
c)
promuovere iniziative di corretta comunicazione ed informazione ai cittadini;
d)
garantire equità di accesso, tempestività, appropriatezza e continuità dell'assistenza e delle cure per la popolazione di riferimento;
e)
assicurare il coordinamento fra le attività territoriali di prevenzione e quelle ospedaliere;
f)
valutare l'efficacia degli interventi.
3.
La definizione degli ambiti territoriali distrettuali spetta al direttore generale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e delle finalità indicate al comma 2, d'intesa con la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 7. In caso di mancato accordo la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, assume le proprie determinazioni con provvedimento motivato.
Art. 21.
(Aziende ospedaliero-universitarie)
1.
Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale formulata previa intesa con gli atenei piemontesi, sono individuate le aziende ospedaliero-universitarie contestualmente all'assegnazione alle stesse dei singoli presidi.
2.
Le aziende di cui al comma 1, dotate di personalità giuridica pubblica, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3.
La Giunta regionale, previa intesa con gli atenei piemontesi, definisce il funzionamento delle aziende sulla base dei seguenti principi:
a)
individuazione di un organismo paritetico di indirizzo strategico con compiti di definizione, nell'ambito dei contenuti della programmazione socio-sanitaria di cui all'articolo 9 e agli articoli del titolo II, capo III, degli obiettivi annuali e pluriennali di attività e di verifica della rispondenza fra questi e le risorse finanziarie assegnate;
b)
articolazione dipartimentale integrata di tutte le strutture aziendali;
c)
gestione unificata del patrimonio e delle risorse umane e strumentali.
Art. 22.
(Articolazione territoriale degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali)
1.
La coincidenza fra gli ambiti territoriali dei distretti di cui all'articolo 19 e quelli degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali costituisce la forma idonea per la gestione ottimale delle funzioni socio-sanitarie e rappresenta l'obiettivo di piano da raggiungere. La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali è obbligatoria nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL
[13]
1 bis.
Qualora si verifichi la coincidenza territoriale tra distretto ed ente gestore dei servizi socio assistenziali, il comitato dei sindaci di distretto di cui all'articolo 8 e l'assemblea dei sindaci dell'ente gestore operano in modo congiunto e contestuale, assumendo la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci.
[14]
2.
La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, destinando, sentita la commissione consiliare competente, una significativa incentivazione agli enti gestori che hanno raggiunto o si impegnano a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1.
[15]
2 bis.
Le azioni di cui al comma 2 trovano copertura finanziaria nell'UPB DB19021.
[16]
(Forme di integrazione funzionale dei servizi ed istituzione dell'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte).
1.
Al fine di promuovere, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, forme di integrazione funzionale dei servizi sanitari e operativi di supporto a valenza regionale, ottimizzando i livelli di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, è istituita l'Azienda sanitaria Zero della Regione Piemonte, di seguito denominata Azienda Zero.
2.
L'Azienda Zero è l'ente del Servizio sanitario regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso il quale la Regione garantisce, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento ed il coordinamento intraregionale delle attività di cui ai commi 3 e 4.
3.
Ferme restando, in capo alla Regione, le funzioni in materia di indirizzo e programmazione, sono attribuite all'Azienda Zero, con le modalità ed i tempi definiti con deliberazioni della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, come sostituito dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 20 ottobre 2021 (Azienda Zero. Sostituzione dell' articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 ''Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale'') le funzioni di seguito indicate:
a)
gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza-urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso; gestione del servizio numero unico emergenza (NUE) 112; gestione del servizio numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117);
b)
definizione ed eventuale attuazione dei piani di acquisto annuali e pluriennali di beni e servizi, secondo i bisogni delle aziende sanitarie regionali, ferme restando le funzioni di centrale di committenza regionale attribuite alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della società per azioni denominata Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. 'S.C.R. - Piemonte'. Soppressione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES - Piemonte');
c)
coordinamento, supporto, monitoraggio e controllo della rete logistica distributiva;
d)
gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, che ricoprono carattere di strategicità per la Regione; gestione e organizzazione dei centri di prenotazione; supporto e coordinamento per l'attuazione della direttiva NIS per il settore salute;
e)
coordinamento regionale per l'innovazione e la ricerca in medicina e in sanità;
f)
coordinamento in materia di medicina territoriale, con particolare riferimento ai percorsi di presa in carico e gestione dei pazienti fragili-cronici e di continuità ospedale-territorio, nonché delle attività relative all'assistenza primaria;
g)
supporto alla Giunta regionale per l'analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali, con particolare riferimento alla sostenibilità del Servizio sanitario regionale in una prospettiva annuale e pluriennale;
h)
supporto tecnico in materia di rischio clinico-sanitario e di definizione dei modelli di copertura del rischio e di gestione del contenzioso;
i)
supporto tecnico per la valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA);
l)
coordinamento delle attività relative ai progetti e finanziamenti europei in ambito sanitario e socio sanitario;
m)
supporto tecnico all'Assessorato alla sanità in sede di definizione e stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati, ai sensi dell' articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );
n)
monitoraggio, analisi e studio tendenziale della spesa farmaceutica, integrativa e protesica e redazione di piani di ottimizzazione specifici;
o)
monitoraggio, analisi e studio tendenziale dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie e delle liste di attesa.
4.
Oltre alla gestione, al coordinamento ed al monitoraggio delle attività di cui al comma 3 e fatto salvo il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e programmazione, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, può individuare ulteriori servizi amministrativi, di supporto o funzioni sanitarie, che non implicano assistenza diretta alla persona, da attribuire all'Azienda Zero, qualora necessario per incrementare ulteriormente il livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale.
5.
Gli organi dell'Azienda Zero sono:
a)
il direttore generale, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla sanità, e coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da un direttore sanitario e un direttore amministrativo dallo stesso nominati;
b)
il collegio sindacale, nominato in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti per la nomina nelle aziende sanitarie regionali.
6.
L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dagli enti del Servizio sanitario regionale e da enti pubblici, ovvero reclutato direttamente mediante procedura di pubblica selezione, a cui è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per il personale del Servizio sanitario nazionale, nonché avvalendosi dell'istituto del comando secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:
a)
il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;
b)
la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.
7.
Per lo svolgimento della propria attività, l'Azienda Zero utilizza:
a)
finanziamenti assegnati dalla Regione, a carico del fondo sanitario regionale, per la copertura dei costi relativi al personale, al funzionamento dell'ente e per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, determinati annualmente dalla Giunta regionale;
b)
corrispettivi per eventuali servizi e prestazioni resi agli altri enti del Servizio sanitario regionale;
c)
altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta regionale.
8.
Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.
9.
L'Assessorato alla sanità, nell'ambito delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'Azienda Zero, nonché in conformità alla vigente normativa, provvede a:
a)
approvare annualmente il piano di attività e verificarne con cadenza almeno semestrale l'attuazione
b)
definire indirizzi e vincoli per la programmazione e la gestione finanziaria;
c)
definire indirizzi, direttive e modalità dello svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio.
10.
Per quanto riguarda il funzionamento dell'Azienda Zero si applicano le disposizioni contenute nel d.lgs. 502/1992 .
11.
Al fine di promuovere ed implementare ulteriori forme di coordinamento sovrazonale nell'ambito del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, può altresì individuare di concerto con la stessa Azienda Zero ulteriori servizi amministrativi, logistici, tecnico-economali e di supporto o attività sanitarie che non implicano assistenza diretta alla persona, diversi da quelli gestiti da Azienda Zero, da espletare a livello di aree interaziendali di coordinamento.
12.
In via transitoria e fino all'assegnazione all'Azienda Zero delle funzioni di cui al comma 3, le funzioni stesse, laddove previsto da specifico provvedimento della Giunta regionale, continuano ad essere esercitate a livello di area di coordinamento sovrazonale.
13.
Al fine di favorire la piena armonizzazione ed integrazione delle attività nell'ambito del sistema sanitario regionale, entro un anno dall'istituzione dell'Azienda Zero, è approvato il nuovo Piano socio sanitario regionale.