La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 5 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2013.
[2] Il comma 5 ter dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 2013.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 22 sono state aggiunte le parole "La coincidenza territoriale tra distretto e ambito della gestione dei servizi sociali è obbligatoria nel caso di gestione dei servizi sociali tramite delega all'ASL" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 del 2013.
[4] Il comma 1 bis dell'articolo 22 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 del 2012.
[5] Il comma 2 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 del 2012.
[6] Il comma 2 bis dell'articolo 22 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 18 del 2012.
[7] L'articolo 23 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2013.
[8] L'art. 1 della l.r. 3/2012 prevede che le disposizioni di cui al presente articolo si applichino, in quanto compatibili, in tutti casi di costituzione di nuove aziende sanitarie.