Art. 2.
1.
La Finpiemonte s.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti.
2.
La Finpiemonte s.p.a., nel quadro della politica di programmazione regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti, consistenti:
a)
nella concessione ed erogazione, anche mediante appositi strumenti finanziari, di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di beneficio;
b)
nella amministrazione, gestione e controllo dei fondi comunque pervenuti;
c)
nella gestione di strumenti a favore del sistema dei confidi;
d)
nell'attività di compravendita e amministrazione di beni mobili ed immobili;
e)
nell'attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti pubblici partecipanti, oltre che a favore della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. nell'ambito di apposita convenzione di coordinamento dei servizi;
f)
nella collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema imprenditoriale piemontese;
g)
nel supporto a progetti di investimento e di sviluppo territoriale;
h)
nella promozione e sostegno, anche in collaborazione con enti locali, di iniziative e attività rivolte alla realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e sociale delle comunità locali regionali;
i)
nella attuazione dei programmi comunitari di interesse regionale;
l)
nella gestione delle politiche e degli interventi per il trasferimento tecnologico (parchi scientifici e tecnologici, incubatori, distretti);
m)
nello svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle sopra indicate;
m bis)
nell'accertamento degli illeciti amministrativi e nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera a).
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3.
La Giunta regionale, con proprio provvedimento:
a)
approva preventivamente, informata la commissione consiliare competente, i documenti di programmazione e il piano industriale di Finpiemonte s.p.a.;
b)
verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità;
c)
definisce i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate alla società per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici.
4.
I rapporti tra la Finpiemonte s.p.a. e i soci, per lo svolgimento di attività affidate alla società, sono disciplinati da apposite convenzioni che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo. Le convenzioni che disciplinano i rapporti con la Regione sono stipulate in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.
4 bis.
Finpiemonte s.p.a. gestisce le risorse ad essa assegnate per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), su un conto articolato in sottoconti corrispondenti a ciascun intervento di agevolazione o di sostegno alle imprese ad essa affidato in gestione. Per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziarie di singoli sottoconti o nelle more dell'accredito su singoli sottoconti delle somme assegnate dalla Regione, la società è autorizzata ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti, da reintegrarsi immediatamente al venir meno delle situazioni di carenza di liquidità o ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione.
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5.
Finpiemonte s.p.a., per lo svolgimento della propria attività, in attuazione degli indirizzi regionali, può partecipare al capitale di imprese pubbliche, orientate alla promozione di contenuti tecnologici, sociali, culturali ed economici per lo sviluppo del territorio.