La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Ulteriori definizioni (Articolo 3, comma 2)
1. Accertamento: insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
2. Conduzione: complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale, automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto termico, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie al garantire le condizioni di comfort.
3. Controlli sugli edifici o sugli impianti: operazioni svolte da tecnici qualificati operanti sul mercato, al fine di appurare lo stato degli elementi edilizi o degli impianti e l'eventuale necessità di operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria.
4. Edificio adibito ad uso pubblico: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici.
5. Edificio di proprietà pubblica: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata.
6. Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale: quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo.
7. fabbisogno energetico per il riscaldamento: rappresenta il valore complessivo risultante dalla sommatoria dell'energia dispersa per trasmissione e ventilazione e degli apporti gratuiti (solari ed interni);
8. Fabbricati residenziali isolati: case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.
9. Generatore di calore o caldaia: complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione.
10. Impianto termico di nuova installazione: impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico.
11. Involucro edilizio: insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio;
12. ispezioni su edifici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati, incaricati dalle autorità pubbliche competenti.
13. Ispezioni sugli impianti: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
14. Manutenzione ordinaria di edifici: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuovi locali ne modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.
15. Manutenzione ordinaria dell'impianto termico: operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente.
16. Manutenzione straordinaria degli edifici: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare o integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti tecnici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni alle destinazioni d'uso.
17. Manutenzione straordinaria dell'impianto termico: interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico.
18. Occupante: chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici.
19. Potenza nominale utile di un sistema di condizionamento d'aria: potenza massima specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata al fluido termovettore in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore.
20. Potenza termica convenzionale di un generatore di calore: potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il Kw.
21. Potenza termica del focolare, in seguito potenza dell'impianto termico, di un generatore di calore: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW.
22. Potenza termica utile di un generatore di calore: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
23. Proprietario dell'impianto termico: soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico. Nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla presente legge sono da intendersi riferiti agli amministratori o ai terzi responsabili.
24. Rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare.
25. Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all' articolo 9 del d.p.r. 412/1993 , come modificato dal d.p.r. 551/1999 . Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWhe.
26. Rendimento termico utile di un generatore di calore: rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare.
27. Responsabile dell'esercizio e della manutenzione di un impianto termico: proprietario o per esso un terzo avente i requisiti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera o) del d.p.r. 412/1993 . Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche.
28. Ristrutturazione di un impianto termico: insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato.
29. Sostituzione di un generatore di calore: rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica adeguata al reale fabbisogno termico, destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze.
30. Superficie utile: superficie netta calpestabile di un edificio.
31. Terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico: persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.
32. Valore di riferimento: valore standard di legge o calcolato, da confrontare con una valutazione standardizzata.
33. Valori nominali delle potenze e dei rendimenti: valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo.
34. volume: con tale termine si intende il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 22 del 2009.
[2] Il comma 2 dell'articolo 6 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 22 del 2009.
[3] Il comma 4 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 del 2009.
[4] Nel comma 5 dell'articolo 18 la parola "fotovoltaici" è stata sostituita dalle parole "alimentati da fonti rinnovabili " ad opera del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 20 del 2009.
[5] Nel comma 6 dell'articolo 18 le parole "impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione" sono state sostituite dalle parole "impianti alimentati da fonti rinnovabili" ad opera del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 20 del 2009.
[6] Il comma 1 dell'articolo 20 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 5 del 2012.
[7] Il comma 2 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 5 del 2012.
[8] Il comma 2 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 5 del 2012.
[9] Il comma 2 ter dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 5 del 2012.
[10] Il comma 2 quater dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 5 del 2012.
[11] Nel comma 3 dell'articolo 20 le parole "è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale." sono state sostituite dalle parole "è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00." ad opera del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 5 del 2012.
[12] Nel comma 4 dell'articolo 20 le parole "è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale." sono state sostituite dalle parole "è punito con la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 2.500,00." ad opera del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 5 del 2012.
[13] Nel comma 10 dell'articolo 20 le parole "Il tecnico dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione" sono state sostituite dalle parole "Il legale rappresentante dell'impresa incaricata del controllo e della manutenzione" ad opera del comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 5 del 2012.
[14] Nel comma 11 dell'articolo 20 le parole "conciliate ai sensi dell' articolo 16 della legge 689/1981 o sanzionate con l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge medesima" e le parole "dall'autorità competente all'applicazione della sanzione" sono state aggiunte ad opera del comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 5 del 2012.
[15] Il comma 12 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 22 del 2009.
[16] Il comma 13 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 22 del 2009.
[17] Il comma 15 dell'articolo 20 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 del 2009.
[18] La lettera f del comma 1 dell'articolo 21 è stata sostituita dal comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 22 del 2009.
[19] Nella lettera P) del comma 1 dell'articolo 21 le parole "impianti fotovoltaici e il loro allacciamento alla rete di distribuzione" sono state sostituite dalle parole "impianti alimentati da fonti rinnovabili" ad opera dal comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 20 del 2009.
[20] Il comma 2 dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 22 del 2009.
[21] Il comma 3 dell'articolo 21 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 22 del 2009.