La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 2 è stato abrogato dalla lettera k del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.
[2] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2013.
[3] Il comma 6 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2013.
[4] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 4 del 2018.
[5] Il comma 1 bis dell'articolo 20 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 103 della legge regionale 16 del 2017.
[6] Nel comma 1 dell'articolo 26 le parole "e per minori" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 22 del 2009.
[7] L'articolo 29 è stato abrogato dalla lettera t) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.
[8] L'articolo 39 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 35 del 2008.
[9] Il comma 2 dell'articolo 42 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 30 del 2009.
[10] Il comma 6 dell'articolo 46 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 68 della legge regionale 16 del 2017.
[11] L'articolo 48 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 1 del 2009.
[12] Nel comma 1 dell'articolo 50 dopo le parole "gli agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine, in attività di servizio, appartenenti ai Corpi di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia locale, quest'ultima limitatamente all'ambito di competenza territoriale" sono state aggiunte le parole ", nonché il personale delle Direzioni territoriali dislocate nella Regione in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni, ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 (Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);" ad opera del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 26 del 2015.
[13] Nel comma 1 dell'articolo 54 le parole "agli invalidi per servizio" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 12 del 2008.
[14] L'articolo 57 è stato abrogato dalla lettera b del comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016. L' abrogazione decorre dalla data di costituzione di "DMO Turismo Piemonte" prevista all'articolo 5 della l.r. 14/2016.
[15] L'articolo 60 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 del 2009.
[16] L'articolo 61 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 del 2009.