La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2013.
[2] Il comma 6 dell'articolo 4 è stato abrogato dal comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 17 del 2013.
[3] Nel comma 1 dell'articolo 26 le parole "e per minori" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 22 del 2009.
[4] L'articolo 29 è stato abrogato dalla lettera t) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.
[5] L'articolo 39 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 35 del 2008.
[6] Il comma 2 dell'articolo 42 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 30 del 2009.
[7] L'articolo 48 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 1 del 2009.
[8] Nel comma 1 dell'articolo 50 le parole "nonché il personale in divisa appartenente all'esercito italiano, alla marina militare ed all'aeronautica militare, in attività di servizio," sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 5 del 2012.
[9] Nel comma 1 dell'articolo 54 le parole "agli invalidi per servizio" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 12 del 2008.
[10] Il comma 1 dell'articolo 57 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10 del 2011.
[11] Il comma 1 bis dell'articolo 57 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 del 2011.
[12] Il comma 1 ter dell'articolo 57 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 del 2011.
[13] L'articolo 60 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 del 2009.
[14] L'articolo 61 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 del 2009.