La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 26 le parole "e per minori" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 22 del 2009.
[2] L'articolo 29 è stato abrogato dalla lettera t) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.
[3] L'articolo 39 è stato abrogato dal comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 35 del 2008.
[4] Il comma 2 dell'articolo 42 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 30 del 2009.
[5] L'articolo 48 è stato abrogato dalla lettera g del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 1 del 2009.
[6] Nel comma 1 dell'articolo 54 le parole "agli invalidi per servizio" sono state aggiunte ad opera del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 12 del 2008.
[7] Il comma 1 dell'articolo 57 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 10 del 2011.
[8] Il comma 1 bis dell'articolo 57 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 del 2011.
[9] Il comma 1 ter dell'articolo 57 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 10 del 2011.
[10] L'articolo 60 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 del 2009.
[11] L'articolo 61 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 del 2009.