Legge regionale n. 8 del 04 aprile 2007  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada)".
(B.U. 12 aprile 2007, n. 15)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 4 della l.r. 17/2003 )
1. 
Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15 luglio 2003, n. 17 (Valorizzazione delle espressioni artistiche di strada), dopo le parole "
Le attività di cui al comma 1
", sono inserite le seguenti: "
ad eccezione di quelle realizzate all'interno di una specifica manifestazione, rassegna o festival.
".
Art. 2. 
(Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 17/2003 )
1. 
L' articolo 6 della l.r. 17/2003 è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Promozione delle espressioni artistiche in strada)
1.
La Regione assegna contributi annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità, promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada. Il termine per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di assegnazione dei contributi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
2.
La Regione istituisce inoltre premi annuali, di euro cinquemila cadauno, per artisti singoli o associati che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'assegnazione dei premi sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.
".
Art. 3. 
(Modifiche all' articolo 7 della l.r. 17/2003 )
1. 
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 17/2003 le parole "
ai comuni
" sono sostituite con le seguenti: "
ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati.
".
2. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 17/2003 la parola "
contributi
" è sostituita con la seguente: "
premi.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 aprile 2007
Mercedes Bresso