La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
(Art. 1)
OSSERVATORI REGIONALI ISTITUITI CON LEGGE REGIONALE
1) Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani ( l.r. 16/1995 , articolo 3)
2) Osservatorio regionale sul sistema agroindustriale piemontese ( l.r. 95/1995 , articolo 12)
3) Osservatorio regionale sulla montagna ( l.r. 16/1999 , articolo 55)
4) Osservatorio regionale settori produttivi industriali ( l.r. 44/2000 , articolo 22)
(Art. 1)
OSSERVATORI REGIONALI ISTITUITI CON ATTO AMMINISTRATIVO
1) Osservatorio Energetico Regionale (DGR n. 41-25028 del 29 novembre 1988)
2) Osservatorio Olimpiadi 2006 (DGR n. 43-10625 del 6 ottobre 2003 - D.G.R. 24-12455 del 10 maggio 2004)
3) Osservatorio Regionale Monitoraggio Epidemiologico TAV (DGR 100-4638 del 26 novembre 2001)
4) Osservatorio Parchi (DGR n. 23-5063 del 14 gennaio 2002)
Note:
[1] La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 è stata abrogata dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014.
[2] L'articolo 4 è stato abrogato dalla lettera a del comma 9 dell'articolo 40 della legge regionale 19 del 2008.
[3] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014.
[4] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 3 del 2014.