Legge regionale n. 9 del 20 febbraio 2006  ( Versione vigente )
"Attuazione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2006)".
(B.U. 23 febbraio 2006, n. 8)

Sommario:                  

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Legge finanziaria 2006) articolo 1, comma 54, le indennità di carica dei consiglieri regionali e dei componenti dell'esecutivo di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e successive modifiche, sono ridotte del 10 per cento, a far data dal mese di gennaio 2006, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005. Dalla stessa data sono ridotti in egual misura percentuale, per effetto della applicazione dell' articolo 6 della legge regionale 3 settembre 2001 n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e successive modifiche, gli assegni vitalizi dei consiglieri cessati dal mandato.
2. 
È fatta comunque salva la modalità di determinazione delle indennità di carica e per conseguenza, degli assegni vitalizi prevista dalla legislazione regionale vigente in materia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 20 febbraio 2006
Mercedes Bresso