Legge regionale n. 6 del 01 febbraio 2006  ( Versione vigente )
"Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale)".
(B.U. 09 febbraio 2006, n. 6)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 10/1972 )
1. 
Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 , la parola: ''domicilio '' è sostituita dalla seguente:

"
residenza
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r 10/1972 , le parole: ''il domicilio ed il capoluogo della Regione '' sono sostituite dalle seguenti:

"
la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano.
".
Art. 2. 
(Integrazione alla l.r. 39/1998 )
1. 
Alla fine del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è aggiunto il seguente periodo:

"
Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 febbraio 2006
Mercedes Bresso