La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 2 dell'articolo 2 le parole "riconoscendo il ruolo delle università nel campo della ricerca e della didattica, assegna agli atenei" sono state sostituite dalle parole "riconosce agli atenei" ad opera del comma 1 dell'articolo 52 della legge regionale 14 del 2006.
[2] La lettera g del comma 1 dell'articolo 3 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 52 della legge regionale 14 del 2006.
[3] Il comma 3 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 52 della legge regionale 14 del 2006.
[4] Il comma 3 bis dell'articolo 6 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 52 della legge regionale 14 del 2006.
[5] Nel comma 4 dell'articolo 6 le parole "lettera n)" sono state sostituite dalle parole "lettera i)" ad opera del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 14 del 2006.
[6] Nel comma 2 dell'articolo 7 le parole "articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)," sono state sostituite dalle parole "articolo 6, comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f)," ad opera del comma 6 dell'articolo 52 della legge regionale 14 del 2006.
[7] Il comma 2 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 7 dell'articolo 52 della legge regionale 14 del 2006.