Legge regionale n. 3 del 23 gennaio 2006  ( Versione vigente )
"Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate 'bed and breakfast' relative all'anno 2006".
(B.U. 26 gennaio 2006, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Sospensione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 , inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate "bed and breakfast")
1. 
Al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006 " e considerata l'eccezionalità dell'evento, l'applicazione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), come inserito dalla legge regionale 13 marzo 2000, n. 20 , inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate "bed and breakfast ", è sospesa dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.
Art. 2. 
(Comunicazione all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale)
1. 
Entro sette giorni dall'entrata in vigore della legge, l'esercente l'attività di "bed and breakfast" comunica all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), competente per territorio, l'articolazione del calendario di apertura per l'anno 2006 che sostituisce il precedente inviato ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 10, della l.r. 31/1985 .
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 gennaio 2006
Mercedes Bresso