Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2006  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di aggregazione di gruppi consiliari. Integrazioni all' articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), all' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali".
(B.U. 04 gennaio 2006, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Integrazioni all' articolo 3 della l.r. 12/1972 )
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r.12/1972 , da ultimo modificato dalla legge regionale 29 agosto 2000 n. 50 , è aggiunto il seguente: "
1 bis.
In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie della quota variabile e della quota fissa per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.
".
Art. 2. 
(Integrazioni all' articolo 1 della l.r. 20/1981 )
1. 
Dopo il comma 4 bis dell'articolo 1 della l.r. 20/1981 , da ultimo modificato dall' articolo 4 della l.r. 50/2000 , è aggiunto il seguente: "
4 ter.
In caso di aggregazione di gruppi consiliari, già costituiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, l'importo delle risorse finanziarie di cui al comma 4 è determinato dalla somma delle risorse finanziarie attribuite ai singoli gruppi. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 4 relativamente all'incremento delle risorse finanziarie di una unità di categoria D, ex VII qualifica, per ogni successivo Consigliere aderente al gruppo.
".
Art. 3. 
(Norme transitorie in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)
1. 
In deroga ai commi 2 e 4 bis dell' articolo 5 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), i Consiglieri rieletti che hanno chiesto la restituzione dei contributi a qualunque titolo in data antecedente all'ottava legislatura, hanno facoltà di riversarli, per ricostruire la posizione pregressa, integrati degli interessi legali maturati al momento della domanda. L'istanza, a pena di decadenza, è inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e l'importo è versato in una unica soluzione entro novanta giorni dalla data della domanda.
2. 
Il disposto, i limiti e le procedure di cui al comma 1 si applicano anche agli Assessori in carica nell'ottava legislatura.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2006
p. Mercedes Bresso Il Vicepresidente Paolo Peveraro