Legge regionale n. 38 del 29 dicembre 2006  ( Versione vigente )
"Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".[1]
(B.U. 04 gennaio 2007, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e principi generali)
1. 
La presente legge, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto della normativa comunitaria e statale, stabilisce i principi e le norme generali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e persegue le seguenti finalità:
a) 
la tutela della salute e della sicurezza del consumatore, la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti, nonché il miglioramento della qualità dell'offerta;
b) 
la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà d'impresa;
c) 
l'incremento della qualità del mercato, al fine di realizzare le migliori condizioni di efficienza della rete;
d) 
lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per favorire la crescita dell'imprenditoria, nonché della qualità del lavoro e della formazione professionale degli operatori e dei dipendenti del settore;
e) 
la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico e ambientale;
f) 
la valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica, con particolare riguardo alle produzioni tipiche della Regione Piemonte;
g) 
la maggiore accessibilità del servizio sul territorio e la valorizzazione delle attività di somministrazione in riferimento ad una più elevata qualità sociale dello stesso;
h) 
la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi negli ambiti urbani degradati e nelle aree rurali e montane;
i) 
una maggiore flessibilità nella regolazione del comparto;
l) 
la semplificazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e l'esercizio dell'attività.
2. 
La Regione Piemonte garantisce il rispetto del principio di sussidiarietà nell'attribuzione delle competenze istituzionali e la partecipazione delle componenti socio-economiche ai processi decisionali.
Art. 2. 
(Definizioni ed ambito di applicazione della legge)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati.
2. 
La presente legge si applica altresì alle attività:
a) 
di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore;
b) 
di somministrazione di alimenti e bevande svolta in esercizi non aperti al pubblico.
3. 
Rimangono regolate dalle rispettive disposizioni nazionali e regionali le attività:
a) 
di somministrazione effettuata negli agriturismi, disciplinata dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;
b) 
di somministrazione effettuata, nei complessi ricettivi alberghieri, alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, disciplinata dalla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo);
c) 
di somministrazione effettuata nelle strutture ricettive extralberghiere, disciplinata dalla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);
d) 
di somministrazione da parte dei soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, disciplinata dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo, ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) e dalle disposizioni regionali di attuazione;
e) 
di vendita di prodotti al dettaglio mediante apparecchi automatici, effettuata anche in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, disciplinata dall' articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
Art. 3. 
(Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli)
1. 
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 21, comma 6, in materia di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).
2. 
I rinvii effettuati dal d.p.r. 235/2001 alle disposizioni della legge 25 agosto 1991 n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) devono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni della presente legge.
Art. 4. 
(Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. 
Non possono essere titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande né possono esercitare tale attività coloro che si trovano nelle condizioni già previste dall'articolo 2, commi 4 e 5 della l. 287/1991 , in relazione all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.
2. 
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
3. 
Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2.
Art. 5. 
(Requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1. 
Il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività, fatto salvo il presupposto della maggiore età, ad eccezione del minore emancipato e fatto salvo quanto previsto per il caso del subingresso per causa di morte dall'articolo 13, comma 2, e l'assolvimento degli obblighi scolastici, sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) 
aver frequentato un corso professionale per lo svolgimento dell'attività, istituito o riconosciuto dalla Regione Piemonte o da altra regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ed averne superato l'esame finale;
b) 
essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC), per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto già previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio) e dall' articolo 2 della l. 287/1991 e non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già in attività all'entrata in vigore della presente legge;
b bis) 
essere in possesso del diploma di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero, del diploma di tecnico di istruzione professionale dei servizi alberghieri, nonché del diploma di laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione o lauree equipollenti;
[2]
c) 
aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS).
2. 
(...)
[3]
3. 
I titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme imperative in materia di igiene, sanità e di sicurezza.
4. 
La Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), e del relativo esame finale e del corso di formazione obbligatoria per gli operatori in attività di cui al comma 3, e ne garantisce l'effettuazione anche tramite convenzioni con soggetti idonei, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 17, comma 9, della l.r. 28/1999. La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis. .
[4]
5. 
Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti professionali. Si applica la disposizione di cui all'articolo 25, comma 2.
6. 
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
7. 
Non è consentito allo stesso soggetto di agire contemporaneamente in qualità di titolare di ditta individuale, legale rappresentante di società in possesso del requisito professionale, di delegato per più esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
[5]
8. 
Il possesso del requisito professionale di cui al comma 1, lettera a), è valido anche ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.
Art. 6. 
(Disposizioni per i cittadini dei Paesi dell'Unione europea e non europei)
1. 
Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, nel caso in cui abbiano soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229 (Attuazione della Direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).
2. 
Il comune, al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, accerta il possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. 
L'accertamento dei requisiti soggettivi, morali e professionali dei cittadini e delle società dei paesi non appartenenti all'UE è effettuato dal comune al quale è richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, o al quale è inviata la denuncia nei casi non soggetti ad autorizzazione, sulla base delle normative internazionali vigenti.
4. 
Ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2.
Art. 7. 
(Tipologie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
1. 
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. 
Gli esercizi di cui al comma 1 somministrano alimenti e bevande nei limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.
3. 
Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.
4. 
La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
5. 
È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
6. 
Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ha l'obbligo di comunicare al comune l'attività o le attività effettivamente svolte nei limiti sanciti dalle norme igienico-sanitarie.
Art. 8. 
(Criteri per l'insediamento delle attività)
1. 
Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.
2. 
La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.
3. 
Gli indirizzi regionali tengono conto della vocazione territoriale, commerciale e turistica dei luoghi nei quali il servizio di somministrazione è reso al consumatore, al fine di preservare, sviluppare, potenziare e ricostituire il tessuto locale, con riferimento ai contenuti di cui all' articolo 3 della l.r. 28/1999 .
4. 
I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.
5. 
I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.
6. 
Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
a) 
negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) 
negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) 
negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
d) 
negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
[6]
e) 
al domicilio del consumatore;
f) 
nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
[7]
g) 
nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all' articolo 2 del d.p.r. 235/2001 ;
h) 
in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
i) 
all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
j) 
negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
k) 
negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7. 
Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.
8. 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 e dall'articolo 3, nei casi indicati al comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell' articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come da ultimo modificato dall' articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).
[8]
8 bis. 
Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano, inoltre, in tutti i casi per i quali la presente legge prevede l'istituto della DIA.
[9]
Art. 9. 
(Funzioni autorizzatorie comunali)
1. 
L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. 
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 e del rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.
3. 
Nei termini previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a), ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione, il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
[10]
4. 
Il comune può stabilire i casi in cui, per questioni legate alle scelte di programmazione in sede locale, l'autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico è sostituita dalla DIA, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.
5. 
Il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le domande in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 10. 
(Autorizzazioni temporanee)
1. 
In occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, il comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4, sempre che il richiedente, o il delegato appositamente designato a seguire l'attività di somministrazione, siano in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5.
2. 
Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 non si applicano.
3. 
Le autorizzazioni temporanee hanno validità temporale tassativamente circoscritta al periodo di svolgimento delle manifestazioni cui fanno riferimento e sono valide con esclusivo riferimento ai locali o luoghi cui si riferiscono.
4. 
Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui ai commi 1 e 2 si osservano le norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ed igienico sanitaria, nonché quelle relative alla prevenzione incendi, alla sicurezza ed alla sorvegliabilità dei locali.
[11]
5. 
Per le autorizzazioni temporanee vige il divieto di cui all'articolo 7, comma 4.
Art. 11. 
(Autorizzazioni stagionali)
1. 
È consentito il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale.
2. 
Per stagione si intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il periodo stesso.
3. 
Nelle autorizzazioni stagionali sono indicati il periodo o i periodi per i quali è consentito l'esercizio dell'attività.
4. 
Alle autorizzazioni stagionali si applicano tutte le disposizioni relative alle autorizzazioni non aventi durata temporale limitata.
Art. 12. 
(Ampliamento di superficie)
1. 
L'ampliamento della superficie di somministrazione è soggetto a DIA, da effettuarsi al comune competente per territorio.
2. 
Nella denuncia di cui al comma 1 l'interessato dichiara di aver rispettato le norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e di prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
Art. 13. 
(Subingresso)
1. 
Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.
2. 
Nel caso di subingresso per causa di morte, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, il subentrante che non è in possesso dei requisiti professionali di cui all' articolo 5 può continuare nell'esercizio dell'attività del dante causa, in attesa dell'acquisizione dei requisiti stessi, che deve avvenire entro il termine di diciotto mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
3. 
Il subingresso è soggetto a DIA al comune in cui ha sede l'esercizio e non implica il rilascio di una nuova autorizzazione.
Art. 14. 
(Adempimenti regionali)
1. 
La Giunta regionale definisce i contenuti di una modulistica tipo relativa alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alla presente legge.
Art. 15. 
(Esercizio di attività accessorie)
1. 
Le autorizzazioni per l'esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande abilitano all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi, di dispositivi ed impianti per la diffusione sonora delle immagini, nonché all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo, nei locali ove la clientela acceda per le usuali consumazioni di alimenti e bevande, a condizione che:
a) 
non venga imposto il pagamento di un biglietto d'ingresso, né l'aumento del prezzo delle consumazioni;
b) 
non venga trasformato il locale in sala di intrattenimento;
c) 
vengano rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.
2. 
Sono fatte salve le seguenti disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza):
a) 
gli articoli 68, 69 e 80 per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti pubblici;
b) 
l'articolo 86 per l'esercizio dei giochi leciti;
c) 
l'articolo 110 per l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco negli esercizi pubblici.
Art. 16. 
(Revoca delle autorizzazioni)
1. 
L'autorizzazione è revocata quando:
a) 
il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attiva l'esercizio entro dodici mesi dalla data del suo rilascio. Il termine di dodici mesi è sospeso in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato;
b) 
il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, sospende l'attività per un periodo di tempo superiore a dodici mesi;
c) 
il titolare dell'autorizzazione non é più in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;
[12]
d) 
il titolare dell'autorizzazione non rispetta l'obbligo di formazione obbligatoria in corso di attività di cui all'articolo 5, comma 3;
e) 
viene meno la sorvegliabilità dei locali. In tal caso la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
f) 
il titolare dell'autorizzazione non osserva i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
g) 
in caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante non avvia l'attività nei termini previsti dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
[13]
h) 
in caso di subingresso per causa di morte, il successore non acquisisce il requisito professionale entro i termini stabiliti;
i) 
viene meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e il titolare dell'attività non richiede l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
j) 
nei casi e per i motivi di pubblico interesse stabiliti dal comune.
2. 
Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a DIA, invece della revoca dell'autorizzazione, è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
Art. 17. 
(Orario di apertura)
1. 
L'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune ai sensi del comma 2.
2. 
Il comune stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel solo caso in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.
3. 
Il comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente carenti, idonei livelli di servizio, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.
4. 
Il comune adotta le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.
5. 
L'esercente comunica al comune l'orario prescelto ed i turni di ferie e ne dà idonea pubblicità mediante l'esposizione di apposito cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio.
6. 
Gli esercenti rispettano gli obblighi in materia di orari, previsti dall' articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).
7. 
Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 8, comma 6, nonché alle associazioni e circoli di cui al d.p.r. 235/2001 .
8. 
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico hanno facoltà di osservare giornate di riposo settimanale, fatto salvo l'obbligo di comunicazione al pubblico.
Art. 18. 
(Pubblicità dei prezzi)
1. 
I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, indicano, in modo chiaro e ben leggibile e visibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. 
I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio è già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. 
Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
a) 
per quanto concerne le bevande: mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
b) 
per quanto concerne gli alimenti: con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. 
Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il relativo listino dei prezzi è posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.
5. 
Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.
Art. 19. 
(Rispetto delle norme igienico-sanitarie)
1. 
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta all'osservanza, da parte degli esercenti, delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.
Art. 20. 
(Tutela dell'ordine e della sicurezza)
1. 
Sono fatte salve, in quanto applicabili, tutte le norme del r.d. 773/1931 in materia di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e quelle del relativo regolamento di esecuzione, approvato con r.d. 635/1940 , le disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché ogni altra disposizione statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
Art. 21. 
(Sanzioni)
1. 
A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 17 bis, comma 1, del r.d. 773/1931 , consistente nel pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3.098,00.
[14]
2. 
Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931 , consistente nel pagamento di una somma da euro 154,00 ad euro 1.032,00.
2 bis. 
La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all' articolo 180 del r.d. 635/1940 , relativamente alle attività di cui all'articolo 2.
[15]
3. 
Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931 .
4. 
Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991 , l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).
[16]
5. 
Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
6. 
Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.
Art. 22. 
(Formazione e accesso al credito)
1. 
La Regione promuove e incentiva l'aggiornamento degli operatori in attività, per l'innalzamento e la riqualificazione del livello professionale ed imprenditoriale, secondo i criteri e le modalità definite in attuazione degli articoli 16 e 17 della l.r. 28/1999 .
2. 
Le piccole imprese commerciali che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande possono beneficiare delle agevolazioni previste dall' articolo 18 della l.r. 28/1999 .
3. 
La Regione sostiene le azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela attuate dalle imprese che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dalle loro forme associative, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 23. 
(Percorsi di qualità e marchio regionale)
1. 
La Regione promuove ed incentiva le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e del servizio reso, ed in relazione alla qualificazione e valorizzazione della professionalità degli operatori e degli addetti. A tale fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.
2. 
La Regione riconosce e promuove gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che esplicano una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. A tal fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità.
3. 
La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il riconoscimento regionale di attività di qualità ed il conferimento dell'apposito marchio.
4. 
La Giunta regionale definisce gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avuto riguardo, in particolare, ad azioni di: pubblicizzazione degli esercizi destinatari del marchio, tutela della tradizionalità e storicità degli stessi esercizi, valorizzazione della qualità dei prodotti, qualificazione avanzata degli operatori e degli addetti, diffusione delle conoscenze preesistenti in favore dei giovani che intendono elevare la propria professionalità nel settore, sostegno ai progetti di investimento.
5. 
Per l'attuazione degli indirizzi generali di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale costituisce un comitato di indirizzo. Nell'ambito di quest'ultimo è garantita la presenza almeno di: un rappresentante della Regione, un rappresentante per ciascuna delle province piemontesi, un rappresentante delle CCIAA, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale.
6. 
Il comitato di cui al comma 5 svolge le seguenti funzioni:
a) 
individuazione della denominazione e del marchio oggetto del riconoscimento regionale;
b) 
puntuale articolazione dei parametri qualitativi oggetto di valutazione;
c) 
definizione di aree omogenee di articolazione del comparto della somministrazione, ai fini della predisposizione di disciplinari settoriali di attività;
d) 
definizione delle modalità di composizione delle commissioni di cui al comma 7;
e) 
puntuale individuazione di contenuti e modalità degli interventi regionali.
7. 
La Giunta regionale nomina i membri di apposite commissioni che, in conformità con gli indirizzi generali e con le prescrizioni di cui al comma 6, predispongono, per settori omogenei, disciplinari di attività, nei quali sono individuate le caratteristiche specifiche necessarie per il riconoscimento predetto. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che esprime il parere entro trenta giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.
8. 
Il comitato di indirizzo di cui al comma 5 è un organo permanente di indirizzo e verifica dell'attività delle commissioni per i disciplinari ed è organo di propulsione per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
9. 
Il comitato di indirizzo predispone annualmente una relazione circa la propria attività e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
10. 
Ai componenti del comitato di indirizzo e delle commissioni è riconosciuto, per ogni giornata di seduta, un compenso la cui entità è definita con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 24. 
(Monitoraggio della rete)
1. 
L'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi dell' articolo 20 della l.r. 28/1999 svolge, secondo gli obiettivi e le modalità indicati agli articoli 21 e 22 della predetta legge, attività di monitoraggio sull'entità e l'efficienza della rete regionale dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 25. 
(Attività di supporto istituzionale, verifica, controllo ed esercizio del potere sostitutivo)
1. 
La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell' articolo 8 della l.r. 7/2005 , supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni circa l'interpretazione e l'applicazione della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi.
2. 
Per i fini di cui al comma 1 la Regione, per la verifica in ordine ai requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, può avvalersi delle CCIAA o di altri soggetti pubblici o privati, stipulando in merito apposite convenzioni, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
3. 
Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell' articolo 8 della l.r. 7/2005 , verifica la corretta applicazione delle disposizioni commerciali statali e regionali nella materia dei pubblici esercizi, con particolare riferimento all'azione degli enti locali, per quanto riguarda l'attività programmatoria, amministrativa e di vigilanza circa la rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori, e comunque, circa il corretto svolgimento dell'attività.
4. 
In caso di violazioni della presente legge e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di pubblici esercizi ovvero di inerzia nell'esecuzione di disposizioni di obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio, delibera l'esercizio motivato del potere sostitutivo, ed invita l'ente interessato a rimediare alla violazione o ad adottare i provvedimenti di propria competenza e fissa un congruo termine per eventuali controdeduzioni e per l'ottemperanza.
5. 
Scaduto il termine, qualora la Giunta regionale motivatamente ritenga, anche alla luce delle eventuali controdeduzioni, che l'inadempimento persista, dà mandato agli uffici della struttura competente in materia di commercio, individuati a norma dell' articolo 8 della l.r. 7/2005 , di provvedere in sostituzione dell'ente inadempiente e di adottare tutti gli atti di competenza di questo. Gli oneri finanziari sono attribuiti all'ente inadempiente.
6. 
Nel caso in cui le violazioni consistono nella mancata adozione di atti normativi o nell'adozione di atti normativi illegittimi da parte dei comuni nell'esercizio della propria competenza attribuita dall'articolo 8, la Giunta regionale adotta in sostituzione apposita disciplina regolamentare che cessa di avere vigore nel momento dell'adozione di legittime disposizioni comunali.
Art. 26. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 comma 3, 23 e 25 comma 2, è autorizzata dall'esercizio finanziario 2007 la spesa di 400.000,00 euro, in termini di competenza.
2. 
Alla spesa di cui al comma 1, ripartita nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) 17021 (Commercio e artigianato Tutela del consumatore Mercati - Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2006-2008 in:
a) 
100.000,00 euro per spese finalizzate ad azioni di promozione e fidelizzazione della clientela;
b) 
100.000,00 euro per contributi correnti per azioni di promozione e fidelizzazione della clientela;
c) 
150.000,00 euro per spese destinate alla valorizzazione e allo sviluppo delle attività di qualità e per il funzionamento del comitato di indirizzo e delle commissioni per i disciplinari;
d) 
50.000,00 euro per spese finalizzate ad attività di accertamento dei requisiti professionali svolta dalle CCIAA;
e) 
contributi per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di qualità iscritti "per memoria", si fa fronte per la lettera d) con le risorse dell'UPB 17011 (Commercio e artigianato Programmazione interventi settori commerciali - Titolo I spese correnti), e per le lettere a), b), c) con le risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I spese correnti), unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.
Art. 27. 
(Disposizioni transitorie e finali)
1. 
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della l. 287/1991 , diventano titolari dell'autorizzazione unica prevista all'articolo 7, comma 1, senza formale atto di conversione. L'esercizio dell'attività avviene nel rispetto delle norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia igienico-sanitaria, di cui al regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 9 (Norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale), in materia di edilizia e urbanistica nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi e delle disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.
2. 
Il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento regionale 9/R/2003 è prorogato al 31 dicembre 2007.
[17]
3. 
Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e d) della l. 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro mesi quattro dall'entrata in vigore della presente legge i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.
4. 
Il requisito professionale di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto a coloro che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, risultano aver presentato domanda di iscrizione al REC di cui alla l. 426/1971 , per l'attività di somministrazione, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o che risultano aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991 .
5. 
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad avere applicazione la l. 287/1991 , limitatamente agli aspetti che necessitano dell'adozione di atti normativi di attuazione, ai livelli regionale, provinciale e comunale, fino all'entrata in vigore dei medesimi. La l. 287/1991 si applica inoltre nei casi di rinvio espresso effettuato dalla presente legge.
6. 
(...)
[18]
Art. 28. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2006
p. Mercedes Bresso Il Vicepresidente Paolo Peveraro

Note:

[1] Il comma 3 dell'art. 10 della l.r. 13/2011 dispone che le parole "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)" sostituiscono la parola "DIA" e la parola "denuncia" ovunque ricorrano nella presente legge.

[2] La lettera bbis del comma 1 dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 28 del 2008.

[3] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 28 del 2008.

[4] Nel comma 4 dell'articolo 5 le parole "La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis." sono state aggiunte ad opera del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 28 del 2008.

[5] Il comma 7 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 9 del 2007.

[6] Nella lettera d del comma 6 dell'articolo 8 le parole "da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 38 del 2009.

[7] La lettera f del comma 6 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 9 del 2007.

[8] Il comma 8 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 38 del 2009.

[9] Il comma 8 bis dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 38 del 2009.

[10] Nel comma 3 dell'articolo 9 le parole "Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a ulteriori sei mesi in caso di comprovata necessità e per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto" sono state sostituite dalle parole "Nei termini previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a)" ad opera del comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 9 del 2007.

[11] Nel comma 4 dell'articolo 10 le parole "di cui al comma 1" sono state sostituite dalle parole "di cui ai commi 1 e 2" ad opera del comma 5 dell'articolo 46 della legge regionale 9 del 2007.

[12] Nella lettera c del comma 1 dell'articolo 16 le parole "all'articolo 4" sono state sostituite dalle parole "agli articoli 4 e 5" ad opera del comma 6 dell'articolo 46 della legge regionale 9 del 2007.

[13] Nella lettera g del comma 1 dell'articolo 16 le parole "dal comma 1, lettera a), del presente articolo" sono state aggiunte ad opera del comma 7 dell'articolo 46 della legge regionale 9 del 2007.

[14] Nel comma 1 dell'articolo 21 le parole "all'articolo 4" sono state sostituite dalle parole "agli articoli 4 e 5 " ad opera del comma 8 dell'articolo 46 della legge regionale 9 del 2007.

[15] Il comma 2 bis dell'articolo 21 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 30 del 2009.

[16] Nel comma 4 dell'articolo 21 le parole "presente legge e" sono state sostituite dalle parole "presente legge," ad opera del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 22 del 2007.

[17] Nel comma 2 dell'articolo 27 le parole "al 1° luglio 2007" sono state sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2007" ad opera del comma 1 dell'articolo 47 della legge regionale 9 del 2007.

[18] Il comma 6 dell'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera i del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 38 del 2009.