Art. 8.
1.
Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 1, la Giunta regionale, sulla base di un monitoraggio del settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sentita la competente commissione consiliare, adotta gli indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività. Il parere della commissione consiliare è reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta di atto deliberativo.
2.
La Giunta regionale adotta gli indirizzi regionali, entro il termine di mesi sei dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 27, comma 2, previa acquisizione del parere obbligatorio della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla
legge regionale 20 novembre 1998, n. 34
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), e sentite le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello regionale.
4.
I comuni adottano i criteri per l'insediamento delle attività entro centottanta giorni dall'entrata in vigore degli indirizzi regionali e nel rispetto dei medesimi, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale. A tal fine i comuni favoriscono, nelle forme ritenute più opportune, la concertazione con le organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori maggiormente rappresentative.
5.
I comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.
6.
Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
a)
negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b)
negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c)
negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
d)
negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti da titolari di licenza di esercizio per la vendita di carburanti;
e)
al domicilio del consumatore;
f)
nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
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g)
nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'
articolo 2 del d.p.r. 235/2001
;
h)
in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
i)
all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
j)
negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
k)
negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
7.
Sono inoltre escluse dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 le autorizzazioni temporanee, rilasciate ai sensi dell'articolo 10.
8.
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3, nei casi indicati al comma 6 le autorizzazioni sono sostituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) presentata da parte dell'interessato al comune ove ha sede l'esercizio, che attesta l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spetta al comune competente, entro sessanta giorni dalla denuncia, verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. Sono fatte salve in ogni tempo le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo sulle attività avviate a seguito della denuncia prevista dal presente comma.
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