La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2/04/2008 pubblicata sulla G.U. n. 17 del 16/04/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.
[2] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2/04/2008 pubblicata sulla G.U. n. 17 del 16/04/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.
[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2/04/2008 pubblicata sulla G.U. n. 17 del 16/04/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.
[4] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2/04/2008 pubblicata sulla G.U. n. 17 del 16/04/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.
[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2/04/2008 pubblicata sulla G.U. n. 17 del 16/04/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.
[6] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2/04/2008 pubblicata sulla G.U. n. 17 del 16/04/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.
[7] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2/04/2008 pubblicata sulla G.U. n. 17 del 16/04/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.
[8] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2/04/2008 pubblicata sulla G.U. n. 17 del 16/04/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.
[9] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 93 del 2/04/2008 pubblicata sulla G.U. n. 17 del 16/04/2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32 (Norme in materia di discipline bio-naturali del benessere), nonché, di conseguenza, dei restanti articoli, 1, 4, 7 e 8 della medesima legge regionale.