Legge regionale n. 31 del 07 agosto 2006  ( Versione vigente )
"Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980 ". .
(B.U. 10 agosto 2006, 2° suppl. al n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga alle distanze legali per la costruzione o l'ampliamento di manufatti, entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture ferroviarie in concessione, ai sensi dell' articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e dell' articolo 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del d.lgs. 112/1998 .
Art. 2. 
(Autorizzazione)
1. 
Per le ferrovie in concessione la Regione Piemonte, attraverso la competente struttura regionale, rilascia le autorizzazioni in deroga alle distanze legali ai sensi dell' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
2. 
L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata previo parere tecnico-urbanistico del comune competente per territorio e previo parere della società concessionaria, acquisito il nulla-osta da parte del competente Ministero ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto.
3. 
La realizzazione degli interventi è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo edilizio da parte del comune.
4. 
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta degli atti di cui al comma 2, il responsabile della struttura regionale competente indice una conferenza di servizi, ai sensi della articolo 20, comma 2, della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 3. 
(Criteri per il rilascio dell'autorizzazione)
1. 
Il rilascio dell'autorizzazione in deroga è subordinato ai seguenti criteri generali:
a) 
mantenimento della sicurezza della ferrovia;
b) 
conservazione della ferrovia;
c) 
natura dei terreni;
d) 
possibilità di ampliamento e raddoppio della ferrovia, da valutare in vista di future esigenze di esercizio, qualora previsti negli atti di programmazione regionale;
e) 
possibilità di eseguire opere sostitutive di passaggi a livello;
f) 
possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi;
g) 
possibilità di eseguire interventi di soccorso;
h) 
gli interventi non devono determinare servitù nei confronti della infrastruttura ferroviaria.
Art. 4. 
(Disposizioni di attuazione)
1. 
Ai sensi dell' articolo 27, comma 2, dello Statuto , la Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce con regolamento, sentita la Commissione consiliare competente, le condizioni e le modalità procedurali per il rilascio dell'autorizzazione, secondo i criteri individuati all'articolo 3.
2. 
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, per l'ampliamento di manufatti esistenti, la Giunta regionale con deliberazione valuta le particolari circostanze locali, con attenzione agli aspetti economico-occupazionali ed ambientali.
Art. 5. 
(Sanzioni)
1. 
L'esecuzione di opere in assenza di autorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 4.500,00.
2. 
L'esecuzione di opere in difformità dell'autorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 800,00 a euro 2.400,00.
3. 
L'esecuzione di opere in violazione delle condizioni fissate nell'autorizzazione in deroga è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. 
Fermo restando le sanzioni previste ai commi 1, 2 e 3, qualora l'opera realizzata violi i criteri di cui all'articolo 3, è fatto obbligo di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi.
5. 
Le funzioni di accertamento delle violazioni e di riscossione delle sanzioni sono delegate alla società concessionaria delle ferrovie, che introita i relativi proventi.
6. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versati su un conto appositamente istituito ed il loro utilizzo è disposto dalla Regione al termine di ogni anno, a presentazione del consuntivo da parte della società concessionaria delle ferrovie.
7. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. 
Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la struttura regionale competente può disporre la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al sindaco del comune in cui ricadono gli interventi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2006
p Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro