La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] La lettera e del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 del 2008.
[2] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2008.
[3] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 del 2008.
[4] Nel comma 2 dell'articolo 5 le parole "Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza" sono state sostituite dalle parole "Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 del 2008 e le parole " il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 del 2008.