Legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2006  ( Versione vigente )
"Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda".
(B.U. 19 gennaio 2006, n. 3)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte con la presente legge persegue la conservazione e la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda attraverso la promozione della conoscenza del patrimonio esistente ed il sostegno finanziario di interventi di recupero volti ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione delle costruzioni stesse.
Art. 2. 
(Censimento)
1. 
I comuni effettuano il censimento delle costruzioni in terra cruda esistenti e relative pertinenze entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6 ed assicurano il costante monitoraggio dello stato del degrado delle costruzioni stesse.
2. 
La Giunta regionale definisce le procedure e le modalità del censimento con il regolamento di cui all'articolo 6 tenendo conto delle raccolte di dati già esistenti a livello comunale o provinciale ed in raccordo con gli eventuali censimenti operati a livello nazionale.
3. 
Il censimento costituisce riferimento per la redazione dei piani regolatori comunali e loro varianti in ordine ai beni culturali ambientali di cui all' articolo 24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), da ultimo modificato dall' articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 .
Art. 3. 
(Sostegno alle attività di censimento, ricerca e formazione)
1. 
La Regione promuove il censimento nonché lo sviluppo di progetti di ricerca e dell'attività di formazione sulle tecniche di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda ed assicura la divulgazione dei risultati delle iniziative attivate.
2. 
I progetti di ricerca sono attuati in collaborazione con le istituzioni universitarie e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e sono sostenuti tramite l'assegnazione di borse di studio agli studenti secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 6.
3. 
L'attività di formazione è promossa attraverso la realizzazione di appositi corsi di aggiornamento tecnico-professionale nonché attraverso forme di sostegno e di collaborazione con soggetti pubblici e privati che, per specifica competenza, possano offrire contributi alla divulgazione della tecnica di edificazione e di recupero delle costruzioni in terra cruda.
Art. 4. 
(Contributi per interventi di recupero)
1. 
Sono ammessi a finanziamento, ai sensi della presente legge, gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che il recupero avvenga con l'utilizzo di materiale in terra cruda e che la costruzione sia compresa nel censimento di cui all'articolo 2. Fino alla conclusione dell'attività di censimento di cui all'articolo 2 sono comunque ammessi a finanziamento gli interventi di recupero di costruzioni ritenute censibili.
2. 
La Regione concorre al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 mediante contributi in conto capitale nella misura non superiore al 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile e con un limite massimo di 12 mila euro per singolo intervento.
3. 
I lavori relativi agli interventi indicati al comma 1 devono iniziare entro novanta giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento e concludersi entro tre anni da tale data. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi i cui lavori risultino ultimati in data antecedente alla presentazione della domanda.
4. 
Il contributo è revocato ed è disposto il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti a decorrere dal provvedimento regionale di erogazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
Art. 5. 
(Procedure per la concessione dei contributi)
1. 
Le domande di contributo relative agli interventi di cui all'articolo 4 sono presentate alla Regione entro il 30 settembre di ciascun anno utilizzando la modulistica predisposta dalla Regione.
2. 
Possono presentare domanda di contributo i proprietari o aventi titolo, pubblici o privati, delle costruzioni in terra cruda.
3. 
La Regione seleziona le domande da ammettere a contributo sulla base di criteri che tengano prioritariamente conto della proprietà pubblica o ecclesiastica del bene oggetto di intervento, della sua fruibilità pubblica, della rilevanza del manufatto rispetto al contesto paesaggistico.
4. 
Il contributo è erogato nella misura del 40 per cento al momento dell'inizio dei lavori ed il restante 60 per cento all'avvenuta ultimazione dei lavori.
Art. 6. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione.
2. 
Il regolamento definisce in particolare:
a) 
i criteri per il finanziamento del censimento nonché le procedure e le modalità di svolgimento attraverso la predisposizione di apposito applicativo informatico da mettere a disposizione dei comuni;
b) 
i criteri per l'assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 3, comma 2;
c) 
le modalità per la presentazione della domanda di contributo, la documentazione da allegare alla domanda e quella necessaria per l'erogazione in acconto o a saldo del contributo concesso;
d) 
gli adempimenti istruttori;
e) 
gli ulteriori criteri di priorità per la selezione delle domande in aggiunta ai criteri indicati all'articolo 5, comma 3, ed il valore ponderale da assegnare a ciascuno di essi;
f) 
le procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi;
g) 
le procedure per la revoca del contributo ed il recupero delle somme erogate, nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4.
Art. 7. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di conservazione e di valorizzazione delle costruzioni in terra cruda. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) 
quali iniziative sono state promosse per diffondere la conoscenza dei benefici previsti dalla legge;
b) 
quali progetti di ricerca sono stati attuati e in che modo si è svolta l'attività di formazione di cui all'articolo 3;
c) 
quali sono state le criticità riscontrate nell'attuazione della legge, con particolare riferimento all'attività di censimento di cui all'articolo 2;
d) 
quali controlli sono stati effettuati al fine di verificare che i beneficiari abbiano effettivamente usato i contributi secondo le disposizioni di cui all'articolo 4;
e) 
quali sono le tipologie delle costruzioni che hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge in riferimento ai criteri di priorità indicati all'articolo 5, comma 3, ed al regolamento di cui all'articolo 6;
f) 
in che misura i contributi concessi e la formazione erogata hanno determinato una valorizzazione della terra cruda.
2. 
La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per il biennio 2006-2007 la spesa complessiva di due milioni di euro per ciascun anno, ripartita rispettivamente in 1.500.000,00 euro per spesa di investimento e in 500.000,00 euro per spesa corrente.
2. 
Agli oneri relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, stimati, in termini di competenza, in 1.500.000,00 euro per il biennio 2006-2007, imputati all'Unità previsionale di base (UPB) 19082 (Pianificazione gestione urbanistica Studi regolamenti Programmi attuativi Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2005-2007.
3. 
Agli oneri derivanti dal censimento, dalla realizzazione dei corsi di aggiornamento tecnico-professionale e dall'assegnazione di borse di studio agli studenti, quantificati, in termini di competenza, in 500.000,00 euro, per il biennio 2006-2007, e imputati all'UPB 19011 (Pianificazione Gestione urbanistica Pianificazione territoriale regionale Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 gennaio 2006
p. Mercedes Bresso Il Vicepresidente Gianluca Susta