La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 le parole "A decorrere dall'anno 2006" sono state sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2007" ad opera dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 35 del 2006.
[2] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 35 del 2006.
[3] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 35 del 2006.
[4] L'articolo 5 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 1 del 2018.
[5] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera i del comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 23 del 2016.
[6] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5 del 2012.
[7] L'abrogazione dell'art. 7 entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore del r.r. n. 8/2013 il 1°gennaio 2014
[8] L'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 35 del 2006.
[9] L'art. 17 della l.r. 35/2006 incrementa gli importi indicati all' articolo 15, comma 3, lettere a) e b).
[10] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 del 2009.
[11] L'articolo 22 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 35 del 2006. Successivamente l'art 18 è stato abrogato dalla lettera b bis) del comma 1 dell'art. 11 della l.r. 17/2007 che è stata aggiunta dal comma 4 dell'art. 20 della l.r. 22/2007. In mancanza di una indicazione espressa del legislatore, sembrerebbe richiamata in vigore dell'art. 22 la sua versione iniziale.
[12] Nell'articolo 28 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 18 del 2010.
[13] Il comma 2 dell'articolo 28 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 18 del 2010.
[14] Il comma 4 dell'articolo 28 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 18 del 2010.
[15] L'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 35 del 2006.
[16] L'articolo 51 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 18 del 2016.
[17] L'allegato A é stato modificato ad opera dell'articolo 15 della legge regionale 35/2006 a cui si rimanda.