Art. 11.
(Emissione di prestiti obbligazionari)
2.
In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari fino ad un importo massimo di euro 1.300.000.000,00 per l'anno 2006, determinandone le condizioni e le modalità, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.
3.
La Giunta regionale ha la possibilità di indicizzare i prestiti obbligazionari anche a parametri non monetari quale l'inflazione, deve determinare l'ammontare delle commissioni di collocamento e può individuare altre operazioni in derivati per l'ammontare del debito.
4.
Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito.
5.
In relazione al vincolo di cui al comma 4, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse, per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
6.
La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata, la situazione debitoria a carico del bilancio regionale.
7.
In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo, inclusi gli oneri connessi all'operazione, per una durata anche superiore alla vita residua. I nuovi mutui o prestiti obbligazionari, relativi ad operazioni di rifinanziamento ai sensi del presente comma, possono essere contratti o emessi per importi anche superiori a quello indicato dal comma 2.
8.
La Giunta regionale è, inoltre, autorizzata al ricorso a strumenti di finanza derivata, senza limitazioni di ammontare con controparti aventi rating almeno pari a singola "A" o equivalente attribuito da una o più agenzie di rating riconosciute a livello internazionale, al fine di ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze o tassi.
9.
Per le operazioni in derivati non sono previsti limiti di ammontare per singole controparti.
Art. 13.
(Fondo immobiliare)
1.
La Regione, per favorire la creazione di nuove disponibilità finanziarie, può utilizzare lo strumento di cui all'
articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86
(Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi), ossia pervenire con apposita deliberazione consiliare alla costituzione di un fondo immobiliare di investimento chiuso con apporto dei propri beni immobili e di diritti reali immobiliari alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalla vigente normativa.
2.
Alla costituzione del fondo possono partecipare tutte le pubbliche amministrazioni comprese le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere regionali, nonché le società interamente possedute o controllate, anche indirettamente, dalla Regione stessa e dai soggetti citati.
3.
Le modalità costitutive ed operative del fondo immobiliare sono definite con la deliberazione consiliare di cui al comma 1.
4.
La Giunta regionale informa ogni sei mesi il Consiglio regionale in merito all'andamento del fondo immobiliare ed ai risultati economico-finanziari conseguiti dalla sua gestione.