Art. 26.
1.
Le infrazioni alle disposizioni della presente legge, salvo le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti, sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative:
a)
da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di pesca in zona di protezione;
b)
da 100,00 euro a 1.000,00 euro per le violazioni alle norme relative alla gestione delle zone turistiche di pesca;
c)
da 50,00 euro a 300,00 euro per le violazioni alle disposizioni relative alle zone per attività agonistiche, promozionali e per le zone a regolamentazione particolare;
d)
da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro per la mancata ottemperanza alle disposizioni relative alle attività disciplinate dall'articolo 12;
e)
da 50,00 euro a 300,00 euro per la violazione alle disposizioni relative all'esercizio della pesca, tempi, quantità, misure, attrezzi e modalità;
f)
da 20,00 euro a 60,00 euro per ogni pesce pescato in violazione alle norme della legge;
g)
da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca in acque soggette a diritti esclusivi di pesca o di uso civico, od in acque soggette a concessioni amministrative o nelle zone chiuse di pesca senza autorizzazione del titolare o concessionario;
h)
da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi, in possesso di licenza di pesca professionale, peschi utilizzando mezzi non consentiti o usando attrezzi con modalità o tempi diversi da quelli previsti o in acque non destinate alla pesca professionale;
i)
da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti l'allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;
j)
da 50,00 euro a 300,00 euro per chi eserciti la pesca senza licenza di pesca;
k)
da 100,00 euro a 500,00 euro per le violazioni al divieto di vendere il pescato ai titolari di licenza a scopo dilettantistico;
l)
da 500,00 euro a 3.000,00 euro per chi eserciti la pesca con modalità e tecniche vietate ai sensi dell'articolo 20, commi 9,10,11, 12 e 15;
m)
da 500,00 euro a 3000,00 euro per chi immette idrofauna senza autorizzazione; qualora la violazione riguardi la specie Siluro (Silurus glanis), gli importi sono raddoppiati;
n)
da 100,00 euro a 500,00 euro per il rilascio nelle acque del territorio regionale di ogni esemplare catturato appartenente a specie di fauna ittica alloctona che necessita di interventi di eradicazione individuata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera b).
2.
La Giunta regionale aggiorna la misura delle sanzioni amministrative stabilita dal comma 1 ogni cinque anni, in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media annuale nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti. Tale aggiornamento è effettuato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del suddetto indice sulla Gazzetta ufficiale.
4.
Le province trasmettono ogni anno alla Regione una relazione sull'attività di vigilanza effettuata nell'anno precedente in coerenza con il piano provinciale, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, delle somme introitate e degli interventi effettuati.