Legge regionale n. 34 del 23 ottobre 2006  ( Versione vigente )
"Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso".
(B.U. 26 ottobre 2006, n. 43)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte riconosce il ruolo fondamentale del turismo religioso e ne incoraggia i flussi, facilita il turismo di ritorno dei piemontesi nel mondo e favorisce la crescita della cultura della solidarietà e della cooperazione internazionale.
Art. 2. 
(Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso)
1. 
La Regione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 promuove:
a) 
interventi volti a far conoscere i Santi sociali ed i Missionari del Piemonte, le attività svolte e le relative località di riferimento;
b) 
azioni volte al recupero del patrimonio culturale, artistico e religioso;
c) 
progetti mirati ad organizzare e gestire l'accoglienza anche a basso costo delle strutture pubbliche e private;
d) 
iniziative tese alla conoscenza, alla conservazione ed alla valorizzazione delle testimonianze storiche della vita dei Santi sociali e dei Missionari piemontesi, quali la realizzazione di filmati, di musei multimediali, di musei etnografici e di circuiti teatrali;
e) 
interventi per consolidare nel tempo flussi di turismo religioso che permettano l'inserimento del territorio regionale nei circuiti nazionali ed internazionali del turismo culturale, solidale e religioso;
f) 
la formazione di operatori specializzati nel turismo religioso e solidale.
Art. 3. 
(Programma annuale)
1. 
La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, previo parere consultivo della Commissione consiliare competente per materia, che lo esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, approva un programma annuale per la realizzazione delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 2 ed individua i criteri da seguire per la concessione dei contributi.
2. 
I contributi per le iniziative di cui all'articolo 2 sono concessi nel rispetto della regola del de minimis prevista dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
Art. 4.[1] 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta, con periodicità annuale, alla Commissione consiliare competente una relazione che fornisca le informazioni relative:
a) 
alle modalità di selezione degli interventi e di assegnazione dei contributi;
b) 
alle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2;
c) 
alle difficoltà organizzative incontrate nella realizzazione degli interventi di promozione del turismo religioso;
d) 
ai risultati ottenuti in merito alla diffusione del turismo religioso nell'ambito della Regione.
3. 
La relazione di cui al comma 2 illustra brevemente gli interventi realizzati dalla Regione o finanziati dalla Regione nel periodo preso in esame.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, sono previsti, in termini di competenza e di cassa, gli stanziamenti di spesa corrente pari a 250.000,00 euro, e di spesa di investimento pari a 750.000,00 euro, rispettivamente iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) 21011 (Turismo sport parchi. Domanda turistica eventi promozionali. Titolo I spese correnti) e 21022 (Turismo sport parchi. Offerta turistica interventi comunitari. Titolo II spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
2. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si fa fronte riducendo di 250.000,00 euro la dotazione finanziaria dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze. Bilanci. Titolo I spese correnti), e riducendo di 288.000,00 euro l'UPB 09012 (Bilanci e finanze. Bilanci. Titolo II spese in conto capitale) e di 462.000,00 euro l'UPB 21022 del bilancio di previsione per l'anno 2006.
3. 
Per il 2007 e il 2008, agli stanziamenti di 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, ripartiti secondo il criterio di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 ottobre 2006
Mercedes Bresso

Note: