Legge regionale n. 30 del 07 agosto 2006  ( Versione vigente )
"Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".
(B.U. 10 agosto 2006, 2° suppl. al n. 32)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 1. 
(Finalità)
1. 
In attuazione degli articoli 88 e 89 dello Statuto e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, la presente legge disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL), con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.
[1]
2. 
La presente legge modifica altresì la l.r. 34/1998 per quanto attiene alla composizione e alle competenze della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organismo di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.
Art. 2.[2] 
(Composizione)
1. 
Il CAL è composto da:
a) 
i presidenti delle province della Regione o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti;
b) 
il sindaco della città metropolitana di Torino o, se ricopre una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco;
c) 
i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o, se ricoprono una delle cariche di cui alle lettere a), b) e g), dai vicesindaci;
d) 
due presidenti di unioni montane;
e) 
tre rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui due rappresentanti di comuni montani;
f) 
tre rappresentanti di comuni o di unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui un rappresentante di comuni montani e un rappresentante di comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 30.000 abitanti;
g) 
i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi, se non ricoprono una delle cariche di cui alle lettere d), e) ed f).
2. 
I componenti di cui al comma 1, lettere d), e) ed f) sono designati secondo le modalità di cui all'articolo 4.
Art. 3.[3] 
(Partecipazione di altri soggetti alle sedute del CAL)
1. 
Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta, il primo firmatario della proposta di legge all'ordine del giorno, nonché l'Ufficio di Presidenza delle commissioni consiliari interessate.
Art. 4.[4] 
(Modalità di elezione e di designazione dei componenti non di diritto)
1. 
I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sono eletti secondo le modalità definite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, da una assemblea composta dai presidenti delle unioni montane, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, il quale, in apertura della seduta, raccoglie le candidature. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più anziano. Ai fini della surroga dei componenti decaduti è altresì predisposta una graduatoria sulla base dei voti ottenuti.
2. 
I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f) sono designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, e sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.
3. 
L'assemblea di cui al comma 2 è regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre presidenti regionali o loro delegati.
4. 
Al fine di pervenire alle designazioni di cui al comma 2, ciascun presidente, in apertura della seduta, presenta un elenco di non meno di quattordici e non più di venti candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall'associazione di appartenenza.
5. 
Se l'assemblea di cui al comma 2 non perviene alle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni, la riconvoca. Al termine della seconda seduta, se non sono state effettuate le designazioni di uno o più componenti, il Presidente del Consiglio regionale sorteggia i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati degli elenchi presentati.
6. 
Ai fini della surroga dei componenti decaduti, l'assemblea di cui al comma 2 predispone, sulla base degli elenchi presentati, una graduatoria per ciascuna categoria. In caso di mancata predisposizione di una o più graduatorie, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla loro definizione tramite sorteggio.
Art. 5.[5] 
(Rinnovo del CAL)
1. 
Le operazioni per il rinnovo del CAL si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. L'atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.
2. 
L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce, con deliberazione, le modalità di costituzione e svolgimento delle assemblee di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché le modalità di predisposizione delle designazioni e delle graduatorie ai fini delle eventuali surroghi.
Art. 6.[6] 
(Nomina e insediamento)
1. 
Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni e delle designazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nomina con decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.
2. 
Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL.
Art. 7.[7] 
(Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga)
1. 
Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza non opera se sono riconfermati nella carica precedentemente ricoperta o se assumono una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all'articolo 2, comma 1.
2. 
Per i componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f), la decadenza opera automaticamente dopo la quarta assenza consecutiva alle sedute dell'assemblea e dell'ufficio di presidenza.
3. 
Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di decadenza, ai sensi dei commi 1 e 2, del componente designato, il Presidente del Consiglio regionale procede alla surroga con il primo della relativa graduatoria di cui all'articolo 4, commi 1 e 6.
4. 
In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 1 e 6, il Presidente del Consiglio regionale convoca tempestivamente le assemblee di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, al fine di procedere a nuove elezioni e designazioni.
5. 
Nelle more di quanto previsto dal comma 4, il CAL può validamente continuare a svolgere le sue funzioni.
Art. 7 bis.[8] 
(Organi del CAL)
1. 
Sono organi del CAL:
a) 
l'assemblea, composta ai sensi dell'articolo 2 e con le funzioni di cui all'articolo 11;
b) 
il Presidente, che presiede l'assemblea e l'ufficio di presidenza, ne dirige i lavori ed esercita ogni altra funzione attribuita dal regolamento interno di cui all'articolo 9;
c) 
l'ufficio di presidenza, che, salva diversa determinazione del regolamento interno, è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da sette segretari, con le funzioni di cui all'articolo 11 bis.
Art. 8. 
(Delega)
1. 
I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute amministratori dei rispettivi enti in ragione delle materie da trattare.
[9]
2. 
I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) possono delegare a rappresentarli, in via permanente, un componente designato dall'associazione rappresentativa degli enti locali a cui appartengono.
3. 
La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.
Art. 9.[10] 
(Organizzazione e funzionamento)
1. 
Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti, con voto separato e limitato, il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e l'ufficio di presidenza.
2. 
Il CAL delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del proprio regolamento.
3. 
Le sedute del CAL sono pubbliche.
4. 
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione del CAL sono disciplinate dal regolamento interno adottato con due successive deliberazioni approvate entrambe a maggioranza dei suoi componenti.
5. 
Dopo la prima deliberazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può richiedere, entro trenta giorni, modifiche attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale. In tal caso il CAL, in seconda deliberazione, recepisce le modifiche.
6. 
Il regolamento del CAL è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
7. 
Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, che si avvale di locali, risorse materiali e personale del Consiglio stesso.
Art. 10.[11] 
(Rimborso spese)
1. 
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle rispettive sedute, un gettone di presenza pari a euro 27,00 e un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con esclusione del rimborso chilometrico.
Art. 11.[12] 
(Funzioni dell'assemblea)
1. 
L'assemblea esprime parere obbligatorio:
a) 
sui progetti di legge relativi a materie che riguardano gli enti locali o che disciplinano l'esercizio delle funzioni attribuite agli stessi e sui progetti di legge di conferimento delle funzioni amministrative;
b) 
sui disegni di legge di stabilità, di bilancio di previsione e di assestamento di bilancio, relativamente alle funzioni di competenza degli enti locali;
c) 
sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, relativamente alle funzioni di competenza degli enti locali;
d) 
su ogni altra questione demandata dalle leggi al CAL.
2. 
L'assemblea esercita, inoltre, le seguenti funzioni:
a) 
esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;
b) 
propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasivi delle competenze degli enti locali;
c) 
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo Statuto ;
d) 
designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
e) 
esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ).
3. 
L'assemblea delibera, altresì, sulle materie di cui all'articolo 11 bis, comma 1, se ne fanno richiesta:
a) 
un terzo dei componenti del CAL, secondo le modalità stabilite dal regolamento;
b) 
tre componenti dell'ufficio di presidenza, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 11 bis, comma 6.
4. 
L'assemblea delibera sulla base dell'istruttoria svolta dall'ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3.
5. 
Salvo diverso termine espressamente previsto da specifiche disposizioni normative, i pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dal ricevimento, prorogabile una sola volta fino a un massimo di dieci giorni su richiesta della maggioranza dei componenti dell'assemblea stessa.
6. 
I termini di cui al comma 5 possono essere modificati dal Presidente del Consiglio regionale, anche su eventuale richiesta della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel caso in cui un progetto di legge è esaminato in sede legislativa.
7. 
In caso di mancanza del numero legale, l'ufficio di presidenza, all'unanimità, può definire se convocare nuovamente l'assemblea ovvero se procedere in sostituzione della stessa.
Art. 11 bis.[13] 
(Competenze dell'ufficio di presidenza)
1. 
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, comma 3, l'ufficio di presidenza esprime parere obbligatorio sulle proposte di regolamento relative a materie che riguardano gli enti locali o che disciplinano l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali.
2. 
L'ufficio di presidenza, dandone opportuna informativa all'assemblea, esercita, inoltre, le seguenti funzioni:
a) 
formula proposte sulle materie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b) 
stabilisce il programma di lavoro dell'assemblea;
c) 
esercita ogni altra funzione o compito ad esso attribuito dal regolamento interno;
d) 
esamina le questioni relative all'interpretazione del regolamento interno e ne propone eventualmente la revisione all'assemblea.
3. 
L'ufficio di presidenza svolge, inoltre, l'istruttoria connessa alle competenze dell'assemblea di cui all'articolo 11, nel rispetto dei termini definiti dal regolamento interno del CAL, e trasmette per via telematica a tutti i componenti del CAL tempestivamente e, ove possibile almeno cinque giorni prima della convocazione, le richieste di parere unitamente alla relativa documentazione.
4. 
L'ufficio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.
5. 
I pareri di cui al comma 1 sono espressi entro il termine di venti giorni dal ricevimento, prorogabile una sola volta fino a un massimo di dieci giorni su richiesta della maggioranza dei componenti dell'ufficio di presidenza. Detti pareri sono trasmessi, per opportuna conoscenza, anche all'assemblea.
6. 
Nel caso dei pareri di cui al comma 1, se non si raggiunge l'unanimità, tre componenti dell'ufficio di presidenza possono chiedere che si pronunci l'assemblea, nel rispetto del termine complessivo di trenta giorni di cui al comma 5.
7. 
Ai fini dell'articolo 11, comma 3, l'ufficio di presidenza comunica tempestivamente, per via telematica, le richieste di parere unitamente alla relativa documentazione a tutti i componenti del CAL.
8. 
Ai lavori dell'ufficio di presidenza in seduta deliberante possono partecipare i componenti dell'assemblea.
Art. 12.[14] 
(Forma, effetti ed esito dei pareri)
1. 
Il parere obbligatorio di cui agli articoli 11, comma 1, e 11 bis, comma 1, è redatto per iscritto.
2. 
I pareri di cui al comma 1 contengono le motivazioni in caso di diniego o parere condizionato e le eventuali osservazioni in caso di parere favorevole.
3. 
Decorsi i termini di cui agli articoli 11, commi 5 e 6, e 11 bis, comma 5, gli organi regionali possono comunque procedere.
4. 
Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa, comunicata al CAL.
5. 
Il decorso dei termini è sospeso di diritto nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14 del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 13. 
(Seduta congiunta)
1. 
Il Consiglio regionale ed il CAL si riuniscono annualmente in seduta congiunta per una valutazione dello stato del sistema delle autonomie locali. La seduta può concludersi con la approvazione di linee di indirizzo di politica generale.
Capo II. 
Art. 14. 
(Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 34/1998 )
1. 
L' articolo 6 della l. r. 34/1998 è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali)
1.
È istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali.
2.
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:
a)
esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative;
b)
esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.
3.
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.
4.
I pareri richiesti alla Conferenza sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni su richiesta della Conferenza stessa. Decorsi inutilmente i suddetti termini il parere si intende favorevole.
".
Art. 15. 
(Modifica dell' articolo 7 della l.r. 34/1998 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 34/1998 è sostituito dal seguente: "
1.
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI.
".
Art. 16. 
(Introduzione dell'articolo 8 bis nella l.r. 34/1998 )
1. 
Dopo l' articolo 8 della l.r. 34/1998 , è inserito il seguente: "
Art. 8 bis.
(Accordi tra Regione ed enti locali).
1.
La Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2.
Gli accordi si perfezionano con l'espressione di assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo.
".
Art. 17. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2007-2008 ammonta a 120.000,00 euro annui.
2. 
Per il biennio finanziario 2007-2008, agli oneri pari a 120.000,00 euro annui, in termini di competenza, stanziati nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Capo III. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.[15] 
(Norma transitoria)
1. 
In sede di prima costituzione del CAL, non si applicano gli articoli 2, comma 2, 4, 5, 6, comma 1 e 7, comma 3, secondo periodo.
2. 
Ai fini dell'elezione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono costituite due assemblee composte rispettivamente dai presidenti delle comunità montane e dai presidenti delle comunità collinari. Le assemblee sono convocate e presiedute senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale il quale, in apertura della seduta, raccoglie le candidature. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più anziano. Ai fini della surroga dei componenti decaduti è altresì predisposta una graduatoria sulla base dei voti ottenuti.
3. 
I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f ), sono designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o da un loro delegato, delle associazioni rappresentative degli enti locali ANCI, Lega Autonomie locali, UNCEM e ANPCI, convocata e presieduta senza diritto di voto dal Presidente del Consiglio regionale, e sono scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.
4. 
L'assemblea di cui al comma 3 è regolarmente costituita con l'intervento di almeno tre presidenti regionali o loro delegati.
5. 
Al fine di pervenire alle designazioni di cui al comma 3, ciascun presidente, in apertura della seduta, presenta un elenco, di non meno di quattordici e non più di trentatre candidati, di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, previamente deliberato dall'associazione di appartenenza.
6. 
Se l'assemblea di cui al comma 3 non perviene alle designazioni, il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni, la riconvoca. Al termine della seconda seduta, se non sono state effettuate le designazioni di uno o più componenti, il Presidente del Consiglio regionale sorteggia i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati degli elenchi presentati.
7. 
Ai fini della surroga dei componenti decaduti l'assemblea di cui al comma 3 predispone, sulla base degli elenchi presentati, una graduatoria per ciascuna categoria. In caso di mancata predisposizione di una o più graduatorie, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla loro definizione tramite sorteggio.
8. 
Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui al comma 2 e delle designazioni di cui al comma 3, nomina con decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.
9. 
In caso di decadenza, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio regionale procede alla surroga del componente con il primo della relativa graduatoria. In assenza di graduatoria o in caso di suo esaurimento il Presidente del Consiglio regionale convoca l'assemblea competente alla elezione o alla designazione.
10. 
Le modalità di costituzione e la validità delle assemblee, le modalità di svolgimento delle elezioni e delle designazioni nonché le modalità del sorteggio e quanto non previsto dalla presente norma transitoria, sono definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
11. 
Entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento del CAL, viene ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione di cui all' articolo 7 della l.r. 34/1998 , come modificato dall'articolo 15 della presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 6 della l.r. 34/1998 , come sostituito dall'articolo 14 della presente legge.
12. 
Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 agosto 2006
p Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 2016.

[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 del 2016.

[3] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 del 2016.

[4] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 del 2016.

[5] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 del 2016.

[6] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 8 del 2016.

[7] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 8 del 2016.

[8] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 8 del 2016.

[9] Il comma 1 dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 8 del 2016.

[10] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 del 2016.

[11] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 8 del 2016.

[12] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 8 del 2016.

[13] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 del 2016.

[14] L'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 del 2016.

[15] L'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 2011.