"Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)".
(B.U. 10 agosto 2006, 2° suppl. al n. 32)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Capo I.
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 1.
(Finalità)
1.
In applicazione degli articoli 88 e 89 dello
Statuto
, la presente legge disciplina il Consiglio delle autonomie locali (CAL), con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di raccordo e consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.
2.
La presente legge modifica altresì la
l.r. 34/1998
per quanto attiene alla composizione e alle competenze della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organismo di concertazione tra la Regione ed il sistema delle autonomie locali.
Art. 2.
(Composizione)
1.
Il CAL è composto da:
a)
i presidenti delle province della Regione;
b)
i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
c)
5 presidenti di comunità montane;
d)
2 Presidenti di comunità collinari;
e)
13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui almeno 3 rappresentanti di comuni montani, o rappresentanti di consigli provinciali;
f)
20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;
g)
i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere a), b), c), d) e), f).
2.
I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalità descritte all'articolo 4.
3.
Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.
Art. 3.
(La partecipazione delle autonomie funzionali)
1.
Alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto e su invito del suo Presidente, nei casi in cui siano all'esame del Consiglio stesso leggi e provvedimenti su materie di loro specifico interesse, i seguenti rappresentanti delle autonomie funzionali:
a)
un rappresentante designato da Unioncamere Piemonte;
b)
un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino;
c)
un rappresentante dell'Università degli Studi Piemonte orientale;
d)
un rappresentante del Politecnico di Torino;
e)
un rappresentante dell'Università di Scienze gastronomiche del Piemonte.
Art. 4.
(Modalità di elezione)
1.
I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e), f) sono eletti in collegio unico regionale sulla base di sezioni elettorali provinciali con sistema proporzionale su liste uniche regionali, una per ciascuna categoria. L'assegnazione dei seggi avviene con il sistema dei quozienti elettorali interi e dei più alti resti.
2.
Sono elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.
3.
Sono eleggibili i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari.
4.
Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. L'atto di convocazione definisce le modalità di svolgimento delle elezioni.
5.
In attuazione dell'
articolo 13, comma 2, dello Statuto
, ogni lista elettorale comprende, a pena di inammissibilità, candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo.
6.
Il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, disciplina i casi in cui non sia oggettivamente possibile garantire il rispetto dei limiti previsti dal comma 5.
Art. 5.
(Modalità di svolgimento delle elezioni)
1.
Ogni elettore esprime una sola preferenza.
2.
Con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento delle elezioni, il numero delle sezioni elettorali per ogni provincia e quanto non previsto dalla presente legge. In particolare, sono disciplinate le modalità di presentazione e formazione delle liste, il numero minimo di candidati per ogni lista e il numero massimo che non può comunque essere superiore al doppio degli eleggibili, le modalità di proclamazione degli eletti e le eventuali surrogazioni.
3.
Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.
Art. 6.
(Nomina e insediamento)
1.
Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle elezioni di cui all'articolo 4, nomina con proprio decreto i componenti del CAL e ne convoca la seduta di insediamento.
2.
Le successive sedute sono convocate dal Presidente del CAL, che presiede l'assemblea, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9.
Art. 7.
(Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga)
1.
Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale. I suoi componenti restano in carica sino alla nomina dei loro successori e decadono nell'ipotesi di perdita della qualifica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza non opera nel caso in cui siano riconfermati nella carica precedentemente ricoperta o qualora assumano una carica diversa nell'ambito di un ente locale dello stesso livello amministrativo, ferma restando la distribuzione numerica di cui all'articolo 2, comma 1.
2.
La decadenza opera automaticamente in caso di assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive.
3.
Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti nella lista di appartenenza.
Art. 8.
(Delega)
1.
I componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), possono di volta in volta delegare a rappresentarli nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti in ragione della materia da trattare.
2.
I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) possono delegare a rappresentarli, in via permanente, un componente designato dall'associazione rappresentativa degli enti locali a cui appartengono.
3.
La delega non è ammessa per gli altri componenti del CAL.
Art. 9.
(Organizzazione e funzionamento)
1.
Il CAL, nella sua prima seduta, elegge fra i suoi componenti, con voto separato e limitato, il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e l'ufficio di presidenza.
2.
In sede di prima applicazione della presente legge, l'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due vice Presidenti e da tre segretari. Il regolamento del CAL stabilisce la composizione definitiva.
3.
Il CAL delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti, salvo che il proprio regolamento disponga diversamente.
4.
Le sedute del CAL sono pubbliche.
5.
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL sono disciplinate dal regolamento interno adottato a maggioranza dei suoi componenti, in conformità allo
Statuto
e alla presente legge.
6.
Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare, entro trenta giorni, eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.
7.
Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL, che si avvale di locali, risorse materiali e personale del Consiglio stesso.
8.
Il CAL si riunisce presso il Consiglio regionale. Può altresì riunirsi presso le singole province qualora la materia da trattare sia di specifico interesse del territorio, secondo modalità stabilite dal regolamento interno.
Art. 10.
(Rimborso spese)
1.
Per la partecipazione dei componenti alle sedute del CAL e del suo ufficio di presidenza è previsto un gettone di presenza, pari a trenta euro, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo le modalità previste dall'
articolo 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33
(Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).
Art. 11.
(Funzioni)
1.
Il CAL esprime parere obbligatorio:
a)
sui progetti di legge e sulle proposte di regolamento relativi a materie che riguardano gli enti locali;
b)
sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
c)
sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
d)
su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.
2.
Le proposte di regolamento di competenza della Giunta regionale sono inviate al CAL prima dell'approvazione da parte della Giunta stessa.
3.
Il CAL esercita inoltre le seguenti funzioni:
a)
esprime parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio regionale;
b)
esprime osservazioni sui progetti di legge depositati in Consiglio regionale, se richiesto dalla Giunta o dal Consiglio regionale ovvero di propria iniziativa;
c)
propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene invasive delle competenze degli enti locali;
d)
a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiedere alla Commissione di garanzia di pronunciarsi sulla conformità delle leggi regionali allo
Statuto
;
e)
designa, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
f)
esprime parere in merito all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'
articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
).
Art. 12.
(Termini, effetti ed esito dei pareri)
1.
Il parere obbligatorio di cui all'articolo 11 deve essere redatto per iscritto ed espresso entro trenta giorni. Decorso tale termine, gli organi regionali possono comunque procedere.
2.
Nel caso in cui il parere del CAL sia contrario o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, può essere disatteso dall'organo regionale competente, con motivazione espressa.
3.
Il decorso dei termini di cui al comma 1 è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno.
Capo II.
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1998, N. 34
Art. 14.
(Sostituzione dell'
articolo 6 della l.r. 34/1998
)
1.
L'
articolo 6 della l. r. 34/1998 è sostituito dal seguente: "
(Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali)
È istituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, quale organo di concertazione, cooperazione e coordinamento tra la Regione e le Associazioni rappresentative degli enti locali.
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali:
esprime pareri obbligatori e formula proposte, di norma in via preventiva, sugli atti amministrativi di competenza della Giunta regionale, a carattere generale che incidono in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, nonché in merito a quelli che trasferiscono beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative;
esprime pareri in merito alla semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali ha sede presso la Presidenza della Giunta ed è assistita da una segreteria tecnica interistituzionale.
I pareri richiesti alla Conferenza sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, prorogabile una sola volta di ulteriori quindici giorni su richiesta della Conferenza stessa. Decorsi inutilmente i suddetti termini il parere si intende favorevole. ".
Art. 6.
1.
2.
a)
b)
3.
4.
Art. 15.
(Modifica dell'
articolo 7 della l.r. 34/1998
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 34/1998 è sostituito dal seguente: "
La Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali è composta dal Presidente della Giunta regionale e dalle Associazioni regionali degli enti locali, UPP, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali e ANPCI. ".
1.
2.
Il
comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 34/1998 è abrogato.
Art. 16.
(Introduzione dell'articolo 8 bis nella
l.r. 34/1998
)
1.
Dopo l'
articolo 8 della l.r. 34/1998 , è inserito il seguente: "
(Accordi tra Regione ed enti locali).
La Giunta regionale e gli enti locali, per il tramite delle associazioni regionali degli stessi, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere, in sede di Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
Gli accordi si perfezionano con l'espressione di assenso degli organi della Regione e degli enti locali cui spetta l'adozione del provvedimento per il quale si è concluso l'accordo. ".
Art. 8 bis.
1.
2.
Art. 17.
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, la spesa per il biennio 2007-2008 ammonta a 120.000,00 euro annui.
2.
Per il biennio finanziario 2007-2008, agli oneri pari a 120.000,00 euro annui, in termini di competenza, stanziati nell'unità previsionale di base (UPB) 09001 (Bilanci e finanze Spese del Consiglio regionale - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2006-2008, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l'anno 2003).
Capo III.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
(Norma transitoria)
1.
In sede di prima applicazione della presente legge, il CAL è eletto entro centoventi giorni dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2, e dura in carica fino all'ordinaria scadenza di cui all'articolo 7, comma 1.
2.
Entro e non oltre trenta giorni dall'insediamento del CAL, viene ricostituita la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella composizione di cui all'
articolo 7 della l.r. 34/1998
, come modificato dall'articolo 15 della presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui all'
articolo 6 della l.r. 34/1998
, come sostituito dall'articolo 14 della presente legge.
3.
Dalla data di insediamento del CAL, le funzioni attribuite alla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali dalle leggi regionali vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono esercitate dal CAL o dalla Conferenza, sulla base delle rispettive funzioni previste dagli articoli 11, 14 e 16.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 7 agosto 2006
p Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro