La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera d del comma 2 dell'articolo 4 il secondo periodo è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 9 del 2007.
[2] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 22 del 2009.
[3] Il comma 3 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 22 del 2007.
[4] Il comma 1 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 3 del 2015.
[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 22/11/2018 pubblicata sulla G.U. n. 3 del 16/01/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
[6] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 3 del 2015.
[7] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 22/11/2018 pubblicata sulla G.U. n. 3 del 16/01/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
[8] Il comma 3 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 del 2015.