La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nella lettera d del comma 2 dell'articolo 4 il secondo periodo è stato sostituito ad opera del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 9 del 2007.
[2] Il comma 1 dell'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 22 del 2009.
[3] Il comma 3 bis dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 22 del 2007.
[4] Il comma 1 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 3 del 2015.
[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 22/11/2018 pubblicata sulla G.U. n. 3 del 16/01/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
[6] Il comma 2 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 3 del 2015.
[7] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 22/11/2018 pubblicata sulla G.U. n. 3 del 16/01/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).
[8] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 27/01/2016 pubblicata sulla G.U. n. 8 del 24/02/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge della Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).