La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 12 del 2008.
[2] Il comma 5 bis dell'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 130 della legge regionale 3 del 2023.
[3] Il comma 6 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 12 del 2008.
[4] Il comma 1 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 12 del 2008.
[5] Il comma 1 ter dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 12 del 2008.