Legge regionale n. 21 del 16 giugno 2006  ( Versione vigente )
"Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico".
(B.U. 22 giugno 2006, n. 25)

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte intende favorire lo sviluppo economico regionale post-olimpico, contribuendo altresì a quello ultraregionale, con particolare riferimento alle attività turistiche, sportive, culturali e sociali.
Art. 2. 
(Fondazione 20 marzo 2006)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006", con il Comune di Torino, la Provincia di Torino ed il CONI, nonché interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'accoglienza turistica mediante azioni di sostegno al rafforzamento della capacità commerciale e competitiva del settore turistico. La fondazione opera quale ente di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti del codice civile.
[1]
2. 
La Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati, in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l'utilizzazione e lo sfruttamento.
3. 
La Fondazione, inoltre, può amministrare anche altri beni mobili ed immobili pervenuti alla stessa in qualsiasi forma e destinati ad attività turistiche, sportive, sociali o ricettive e culturali ovunque ubicati.
4. 
La Fondazione, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o ad essa erogate da terzi, può porre in essere tutti gli atti, le attività e le operazioni ausiliarie, connesse, strumentali, affini e complementari al perseguimento dei propri scopi, che non le siano precluse dalla legge o dallo Statuto , ivi comprese tutte le operazioni finanziarie, le assunzioni di mutui e la prestazione di garanzie anche mobiliari ed immobiliari. La Fondazione, inoltre, nell'ambito delle attività poste in essere per il perseguimento dei propri scopi, può costituire altri soggetti muniti di personalità giuridica, anche di carattere commerciale, aventi scopo sinergico al proprio ovvero assumere interessenze e partecipazioni in detti soggetti.
5. 
Sono organi della Fondazione:
a) 
il Collegio dei fondatori, composto dai legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti di cui al comma 1 che partecipano all'atto costitutivo. Il Collegio dei fondatori è composto dal legale rappresentante di ciascun fondatore o da suo delegato. Possono essere chiamati a far parte del Collegio dei fondatori e conseguentemente assumono la qualifica di fondatori previa deliberazione in tal senso del Collegio dei fondatori, quei soggetti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, che, in ragione di rilevanti contribuzioni al patrimonio o al fondo di gestione della Fondazione, contribuiscano al perseguimento delle finalità della Fondazione stessa. Il sistema di voto all'interno del Collegio dei fondatori è disciplinato con il sistema dei punti/voto, regolato in parte egualmente ed in parte, preponderante, in base alla contribuzione complessiva di ciascun fondatore;
b) 
l'Assemblea dei partecipanti, costituita dai soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, attività o servizi;
c) 
il Consiglio di amministrazione, composto da membri, nominati dal Collegio dei fondatori e designati: dagli enti che partecipano all'atto costitutivo, dai partecipanti, dai fondatori non originari, dai comuni montani sedi olimpiche;
d) 
il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione, eletti dal Consiglio di amministrazione (cda) su indicazione del Collegio dei fondatori, tra i componenti del cda;
e) 
il Collegio dei revisori dei conti, composto da membri effettivi e supplenti, nominati dal Collegio dei fondatori, su designazione degli enti che partecipano all'atto costitutivo e dell'Assemblea dei partecipanti.
6. 
Il Consiglio di amministrazione nomina un Direttore generale, sentito il parere vincolante del Collegio dei fondatori.
6 bis. 
Per la riqualificazione dell'accoglienza turistica, la Regione promuove azioni volte al rafforzamento dell'attività commerciale e competitiva dei vari componenti dell'offerta turistica per lo sviluppo delle politiche gestionali, manageriali e dell'innovazione del settore.
[2]
Art. 3. 
(Partecipazione della Giunta regionale alla Fondazione 20 marzo 2006)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di fondatore, alla costituzione della "Fondazione 20 marzo 2006" ed al conferimento alla medesima dei beni, realizzati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 nonché dei IX Giochi Paralimpici invernali, di proprietà della Regione, nonché ad approvare, sentita la Commissione consiliare competente, il relativo statuto nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2.
2. 
La Giunta regionale garantisce in seno alla Fondazione il rispetto delle procedure d'affidamento della gestione ad evidenza pubblica.
Art. 4. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, anche attraverso il proprio rappresentante nel Collegio dei fondatori, relaziona al Consiglio regionale circa l'attività della Fondazione e sui risultati della gestione con specifica informativa alla Commissione competente in occasione della presentazione del bilancio di previsione regionale.
2. 
La relazione di cui al comma 1 fornisce altresì risposta documentata in merito:
a) 
all'entità delle risorse finanziarie di fonte pubblica trasferite alla Fondazione, di cui all'articolo 2;
b) 
al grado di coinvolgimento delle comunità territoriali, su cui sono collocati gli impianti conferiti alla fondazione con particolare riferimento a quelli olimpici;
c) 
alle esigenze di un'eventuale trasformazione della Fondazione in soggetto giuridico di altra natura.
Art. 5. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
L'autorizzazione di spesa, di cui all' articolo 34 quinquies della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), trasferita all'anno 2006 per euro 24.500.000,00 dall' articolo 5 della legge regionale 5 ottobre 2005, n.14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006) è estesa ai finanziamenti relativi alla gestione post-olimpica, nell'ambito dell'Unità previsionale di base (UPB) S1992 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione - Titolo II - Spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
1 bis. 
Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 2, comma 7, pari a euro 2,350 milioni si fa fronte con le risorse finanziarie stanziate nella unità previsionale di base (UPB) DA17061 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008.
[3]
1 ter. 
Per il biennio 2009-2010 si fa fronte con le risorse individuate con le modalità previste dall' articolo 30 della l.r. 2/2003.
[4]

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 16 giugno 2006
Mercedes Bresso

Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 12 del 2008.

[2] Il comma 6 bis dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 12 del 2008.

[3] Il comma 1 bis dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 12 del 2008.

[4] Il comma 1 ter dell'articolo 5 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 36 della legge regionale 12 del 2008.