La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 2 la parola "prevalente" è stata sostituita dalla parola "totale" e le parole "possono partecipare a tale società consortile enti, organismi associativi, fondazioni bancarie e soggetti pubblici che, per vocazione istituzionale o caratteristiche attitudinali, siano in grado di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 8 del 2013.
[2] Nell'articolo 3 la rubrica è stata sostituita ad opera del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 17 del 2013.
[3] Il comma 2 dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 8 del 2013.
[4] Il comma 3 dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 del 2020.
[5] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 del 2016.