Legge regionale n. 8 del 07 febbraio 2006  ( Versione vigente )
"Disposizioni in materia di collaborazione e supporto all'attività degli enti locali piemontesi".
(B.U. 16 febbraio 2006, n. 7)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Assistenza tecnico-amministrativa delle province)
1. 
La Regione Piemonte trasferisce alle province risorse finanziarie per incrementare, nell'ambito delle funzioni di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), l'attività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali ubicati nel proprio territorio con particolare attenzione per quelli di minore dimensione.
2. 
I criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali, anche tenuto conto, per il primo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, del numero di comuni e del numero di abitanti per provincia nonché della tipologia di progetti relativi all'attività di assistenza tecnico - amministrativa delle singole province.
3. 
Per gli anni successivi, i criteri di cui al comma 2 sono ridefiniti dalla Giunta regionale in base all'effettivo svolgimento da parte delle singole province dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
4. 
Le province trasmettono annualmente alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali ed alla Giunta regionale i risultati dell'attività di cui al comma 1.
Art. 2. 
(Consulenza regionale)
1. 
La Regione attiva un servizio gratuito di consulenza a favore degli enti locali piemontesi singoli o associati che ne facciano richiesta, con priorità per quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, rivolto a fornire elementi di studio, di valutazione e pareri preventivi su aspetti problematici derivanti dall'applicazione, sul loro territorio, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.
2. 
Lo svolgimento del servizio di cui al comma 1 è assicurato, secondo modalità organizzative stabilite dalla Giunta regionale con apposito regolamento, anche avvalendosi di soggetti ed organismi decentrati ed esterni all'Amministrazione in grado di garantire contributi specializzati, con particolare riguardo nelle seguenti materie:
a) 
giuridico-amministrativa;
b) 
contabilità e finanza locale;
c) 
urbanistica e pianificazione territoriale.
3. 
La Giunta regionale presenta annualmente alla Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali una relazione informativa sull'attività di consulenza di cui al comma 1.
Art. 2 bis.[1] 
(Interventi per la difesa legale dei piccoli comuni)
1. 
La Regione può intervenire, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a favore dei piccoli comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti che siano privi di ufficio legale, sostenendo direttamente le spese per l'attività di difesa legale in cause riguardanti l'applicazione di leggi, regolamenti, provvedimenti, direttive della Regione Piemonte o valutate di interesse comune dalla Giunta regionale.
2. 
La Giunta regionale partecipa all'individuazione del professionista al quale affidare la difesa legale dell'ente locale.
3. 
La difesa legale di cui al comma 2 viene attribuita a professionisti che si impegnino a non superare i minimi tariffari.
4. 
Gli interventi finanziari di cui al comma 1 sono esclusi nelle cause in cui la Regione è controparte dell'ente locale.
5. 
Alle spese di cui ai commi 1, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di cui all'UPB DA05071 del bilancio regionale.
Art. 3. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di incremento nell'attività di assistenza tecnico-amministrativa svolta direttamente o attraverso l'assistenza tecnico-amministrativa delle province.
2. 
A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione che provvede ad identificare:
a) 
le modalità di allocazione delle risorse finanziarie stanziate a favore delle province;
b) 
lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa delle province;
c) 
gli oggetti prevalenti delle richieste di assistenza pervenute e l'identità degli enti che si sono rivolti al servizio di assistenza tecnico-amministrativa;
d) 
l'individuazione delle difficoltà incontrate dalle province nello svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa;
e) 
l'ammontare delle risorse finanziarie utilizzate per l'attuazione del servizio gratuito di consulenza regionale;
f) 
gli oggetti prevalenti dell'attività prestata da tale servizio;
g) 
l'identità degli enti beneficiari.
Art. 4. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 la spesa complessiva di euro 450 mila, in termini di competenza e di cassa, imputata all'Unità previsionale di base (UPB) 05991 (Affari istituzionali processo di delega Direzione - Titolo I - spese correnti) e ripartita in:
a) 
euro 250 mila, per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnico-amministrativa che le province prestano agli enti locali, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2;
b) 
euro 200 mila, per l'espletamento dell'attività di consulenza agli enti locali di cui all'articolo 2.
2. 
Alle spese di cui al comma 1, si fa fronte riducendo di pari importo, in termini di competenza e di cassa, le risorse finanziarie della UPB 09011 (Bilanci e finanze. Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006.
3. 
Per gli anni 2007 e 2008, alla spesa annua di cui al comma 1, si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 febbraio 2006
Mercedes Bresso

Note: