"Modifica della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale)".
(B.U. 09 febbraio 2006, n. 6)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 2 della l.r. 10/1972
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972 , la parola: ''domicilio '' è sostituita dalla seguente:
" ".
"
residenza
2.
Al
comma 2 dell'articolo 2 della l.r 10/1972 , le parole: ''il domicilio ed il capoluogo della Regione '' sono sostituite dalle seguenti:
" ".
"
la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano.
Art. 2.
(Integrazione alla
l.r. 39/1998
)
1.
Alla fine del
comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 39/1998 è aggiunto il seguente periodo:
" ".
"
Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1 febbraio 2006
Mercedes Bresso