"Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inutilizzati".
(B.U. 09 febbraio 2006, n. 6)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Acquisizione di linee ferroviarie dismesse)
1.
La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fine primario di mantenerne intatto il tracciato e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell'armamento, quali l'esercizio saltuario di treni storici, o turistici, o il transito di cicli ferroviari verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale.
[1]
2.
La Regione svolge direttamente le attività di cui al comma 1, o le affida in concessione ad enti locali, ad associazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, istituito con
legge regionale 26 luglio 1978, n. 45
(Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese).
3.
Verificata l'impossibilità o l'antieconomicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione utilizza le linee ferroviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre attività di pubblico interesse.
Art. 2.
(Acquisizione di fabbricati ferroviari)
1.
La Regione, per consentire e valorizzare attività di pubblico interesse, acquisisce fabbricati ferroviari dismessi, o inutilizzati e li affida gratuitamente ai Comuni, sul cui territorio insistono tali beni.
Art. 3.
(Acquisizione di linee e fabbricati da parte di Enti locali e del Museo Ferroviario Piemontese)
1.
La Regione concede contributi agli Enti locali e al Museo Ferroviario Piemontese finalizzati all'acquisizione diretta di linee ferroviarie dismesse, di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.
2.
La concessione dei contributi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle modalità definite nell'articolo 4.
Art. 4.
(Piani di recupero e gestione)
1.
La Giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inutilizzati presentati dai Comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presenti e dal Museo Ferroviario Piemontese.
2.
La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento che individua i criteri cui attenersi.
Art. 5.
(Programma annuale)
1.
La Giunta regionale, valutati i piani di recupero e gestione di cui all'articolo 4, con propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispetto delle finalità della presente legge, presenta un programma annuale di acquisizioni di linee ferroviarie dismesse e di fabbricati ferroviari dismessi o inutilizzati.
Art. 6.
(Norma finanziaria)
1.
Per gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, valutati in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2006 - 2008, si fa fronte con le risorse finanziarie dell'Unità previsionale di base (UPB) 26022 (Trasporti - Viabilità ed Impianti Fissi - Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008.
2.
Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'
articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'
articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2
(Legge finanziaria per l'anno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 1 febbraio 2006
Mercedes Bresso
Note:
[1] Nel comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole "o il transito di cicli ferroviari" sono state aggiunte le parole "verificandone preventivamente le caratteristiche per stabilire l'eventuale rimessa in esercizio a favore del trasporto pubblico locale" ad opera del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 26 del 2015.