Legge regionale n. 2 del 17 febbraio 2005  ( Versione vigente )
"Legge finanziaria per l'anno 2005".
(B.U. 21 febbraio 2005, 1° suppl. al n. 7)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Tetti di spesa)
1. 
In applicazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), la spesa complessiva della Regione Piemonte per l'anno 2005 non può essere superiore a euro 16.176.836.196,61 in termini di competenza ed a euro 20.139.806.937,81 in termini di cassa.
2. 
In applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno e in particolare dell'articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della l. 311/2004 , il complesso delle spese regionali non può essere superiore, per la gestione di competenza, a euro 1.045.972.311,38 per le spese correnti ed a euro 1.040.409.477,32 per le spese di investimento.
Art. 2. 
(Finanziamento delle spese regionali)
1. 
In applicazione dell' articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), è escluso il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese appartenenti a tipologie diverse da quelle ivi elencate.
Art. 3. 
(Limitazione alle spese)
1. 
Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti dalla l. 311/2004 ed in attesa della definizione dei criteri applicativi del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell' articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ) sino al 31 maggio 2005, gli stanziamenti iscritti nelle Unità previsionali di base (UPB) di spesa codificati 'regionali ', sono impegnabili nel limite massimo del 10 per cento.
2. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a: spese obbligatorie; spese per interventi collegati alle calamità naturali; spese per la tutela dell'incolumità pubblica; spese relative alla copertura di contratti già stipulati; spese per la realizzazione dell'evento olimpico 2006, nonché le spese autorizzate da disposizioni legislative approvate al 31 dicembre 2004.
Art. 4. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
Art. 5. 
(Estinzione crediti tributari di importo minimo)
1. 
Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o costitutivi solo di sanzioni amministrative o interessi, maturati sino al 31 dicembre 2002, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo fissato in euro 16,53.
Art. 6. 
(Norma transitoria)
1. 
Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), 23 dicembre 1997, n. 469 ( Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell' articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), non è possibile procedere all'assunzione di impegni, alla effettuazione di variazioni compensative ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.
Art. 7. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 febbraio 2005
Enzo Ghigo

Allegato A 

Allegato A