La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 16 del 2017.
[2] Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 bis le parole "ammessa dallo strumento urbanistico vigente" sono state inserite ad opera del comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 13 del 2020.
[3] Il comma 1 bis dell'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2018.
[4] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 bis le parole "fatta salva la capacità edificatoria residua prevista dallo strumento urbanistico vigente;" sono state inserite ad opera del comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 13 del 2020.
[5] Il comma 3 dell'articolo 4 bis è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2018.
[6] La lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 bis è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2018.
[7] Il comma 4 bis dell'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2018.
[8] L'articolo 4 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2017.