Legge regionale n. 17 del 28 dicembre 2005  ( Versione vigente )
"Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte".
(B.U. 29 dicembre 2005, 1° suppl. al n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e principi)
1. 
Nell'ambito dei principi generali in materia di promozione e organizzazione di attività culturali e secondo quanto stabilito dall' articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, a norma dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), sono disciplinate le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di sale cinematografiche. In particolare sono disciplinate le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche.
2. 
Al fine di promuovere una più adeguata e migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali:
a) 
centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
b) 
sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
c) 
pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
d) 
valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.
3. 
Nel definire gli indirizzi di programmazione per l'insediamento delle attività cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della legge si intende:
a) 
per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) 
per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) 
per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d) 
per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dal regolamento di cui all'articolo 4, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
e) 
per cinecircoli e cinestudi si intendono spazi di carattere associativo a norma delle leggi relative alla sicurezza.
Art. 3. 
(Indirizzi di programmazione)
1. 
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) 
favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) 
favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
c) 
salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
d) 
salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree particolarmente svantaggiate;
e) 
favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche di cui al regolamento attuativo previsto all'articolo 4.
Art. 4. 
(Strumenti di programmazione)
1. 
Tenendo conto degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. 
Nella predisposizione del regolamento di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:
a) 
il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
b) 
i criteri per l'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi e il periodo massimo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
c) 
il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
d) 
l'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui alle lettere a) e b);
e) 
la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino di utenza;
f) 
i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a cento posti;
g) 
le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso;
h) 
la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all'articolo 6 e le modalità di effettuazione dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni.
Art. 4 bis.[1] 
(Interventi volti alla riqualificazione urbana, alla rigenerazione delle periferie e delle aree urbane)
1. 
Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana, la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, finalizzate a una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale di cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), alle tipologie di intervento di seguito elencate non si applicano le disposizioni del precedente articolo 4:
a) 
la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse;
b) 
la realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale, successiva ricostruzione e ampliamento della capacità edificatoria nei limiti di cui al comma 2;
[2]
c) 
la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico di sale cinematografiche esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione, o mediante utilizzo, per interventi di completamento o di ampliamento, di pertinenze o parti accessorie o terreni confinanti.
1 bis. 
Ai fini degli interventi di cui al presente articolo, con l'espressione 'sala cinematografica' si intende qualsiasi tipologia di strutture così come definita all'articolo 2, comma 1.
[3]
2. 
Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, con applicazione delle seguenti agevolazioni e misure premiali:
a) 
all'interno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico è possibile comprendervi centri culturali multifunzionali, attrezzature di proiezione e sonore, foyer, aree di passaggio, casse e biglietterie automatiche, baby parking e servizi analoghi, luoghi di somministrazione di alimenti e bevande che non hanno ingresso indipendente; per tali finalità, nonché per le sale, è riconosciuta una superficie aggiuntiva in misura non superiore al 30 per cento della superficie lorda esistente, fatta salva la capacità edificatoria residua prevista dallo strumento urbanistico vigente;
b) 
all'esterno dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi, nell'ambito dell'area urbana degradata, oggetto dell'intervento di riqualificazione, è ammessa la realizzazione di esercizi commerciali nel rispetto delle disposizioni di settore, di spazi per attività di somministrazione di alimenti e bevande e per attività multiculturali, aree espositive e aree di incontro sociale, locali destinati allo svago e al tempo libero, per una superficie non superiore a quella dei locali adibiti all'esercizio cinematografico e ai relativi servizi integrativi;
c) 
è ammessa la modifica dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, purché nel rispetto dei vincoli architettonici esistenti, salvo si tratti di modifiche necessitate da esigenze di armonizzazione del tessuto edilizio esistente;
d) 
è ammesso il mutamento della destinazione d'uso in atto.
3. 
Gli interventi, ove autorizzabili, devono rispettare le disposizioni vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, paesaggistico ambientale e, riguardo alla pericolosità geologica, quanto definito dalle norme del Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; i fabbricati oggetto delle iniziative di cui al presente articolo che beneficiano delle agevolazioni e delle premialità di cui al comma 2 sono destinati all'esercizio cinematografico per un periodo non inferiore a dieci anni.
[4]
4. 
Gli interventi di cui al presente articolo non possono riferirsi:
a) 
all'utilizzo in qualunque forma di terreni a destinazione agricola;
b) 
a fabbricati che, al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
c) 
a fabbricati siti nei centri storici, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b);
[5]
d) 
a fabbricati siti in aree a inedificabilità assoluta o fabbricati localizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del PAI, o in ambiti riconosciuti in dissesto dal PAI, nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità Illa), IIIc), IIIb3) e IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996;
e) 
alla realizzazione o all'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, che restano sottoposte alle disposizioni di settore.
4 bis. 
Gli interventi di cui al presente articolo, ricadenti nei centri storici, sono sottoposti al parere vincolante della Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o monumentale di cui all' articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela del suolo).
[6]
Art. 4 ter.[7] 
(Disposizioni procedimentali relativi agli interventi di cui all'articolo 4 bis)
1. 
Gli interventi previsti all'articolo 4 bis sono attuati con progetti unitari, che ne verificano il corretto inserimento nel contesto urbano sotto l'aspetto architettonico, infrastrutturale, ambientale e sociale, e sono realizzabili anche in più fasi temporali e possono interessare uno o più edifici o lotti, purché ricompresi in una progettazione unitaria.
2. 
Nel caso di demolizioni, totali o parziali, e successive ricostruzioni, con modifica della superficie e della volumetria complessive, dei prospetti e della sagoma planimetrica e altimetrica, occorre effettuare il rilievo asseverato del fabbricato da demolire e la quantificazione della relativa superficie esistente, secondo le seguenti modalità:
a) 
per la quantificazione dell'altezza, della volumetria, delle superfici e di tutti gli altri parametri urbanistico edilizi dei fabbricati esistenti da demolire si applicano le disposizioni contenute nella strumentazione urbanistica e regolamentare vigente all'atto della presentazione del progetto;
b) 
per gli interventi di demolizione e ricostruzione di manufatti e di opere in generale, per le quali risulti indeterminabile la relativa superficie o il volume esistenti, si considera la capacità edificatoria massima come stabilita dalla strumentazione urbanistica e regolamentare vigente al momento della presentazione del progetto.
3. 
La domanda di ammissione alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 bis, è presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), unitamente alla richiesta del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento.
4. 
Il titolo edilizio è subordinato, ai sensi dell' articolo 14 del d.p.r. 380/2001 , a preventiva deliberazione del comune che attesta:
a) 
l'interesse pubblico dell'iniziativa in progetto per la riqualificazione urbana e la rigenerazione dell'area urbana degradata;
b) 
la rimozione delle condizioni, in essere o potenziali, di degrado sociale, edilizio ed economico, anche mediante il solo mutamento della destinazione d'uso in atto;
c) 
il corretto inserimento dell'intervento nel contesto urbano;
d) 
l'eventuale quantificazione del contributo straordinario di cui all' articolo 16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001 .
5. 
La quota di standard urbanistici dovuti ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), se non reperibili, deve essere monetizzata.
6. 
Agli interventi realizzati ai sensi dell'articolo 4 bis non si applica alcun limite relativo all'apertura o al potenziamento del circuito degli esercizi cinematografici che non sia specificamente previsto dalla legislazione nazionale in vigore.
Art. 5. 
(Nucleo di valutazione)
1. 
Ai fini dell'applicazione e della verifica del regolamento di cui all'articolo 4, è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Nucleo tecnico di valutazione (di seguito Nucleo) così composto:
a) 
un rappresentante delle Direzioni regionali competenti;
b) 
un rappresentante dell'Unione province piemontesi (UPP);
c) 
un rappresentante ciascuno per:
1) 
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)-Associazione regionale del Piemonte;
2) 
la Lega delle autonomie locali;
3) 
l'Associazione nazionale piccoli comuni di Italia (ANPCI);
d) 
un rappresentante dell'Unioncamere Piemonte;
e) 
un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo - Delegazione interregionale Piemonte e Valle d'Aosta.
2. 
I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono designati dagli enti di appartenenza.
3. 
Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime i pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6. Dura in carica tre anni e può avvalersi, di volta in volta, nell'esame delle specifiche richieste di autorizzazione, di un rappresentante della provincia e di un rappresentante del comune territorialmente competenti.
4. 
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi un comune inserito nel territorio di una comunità montana, il Nucleo può avvalersi di un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
Art. 6. 
(Rilascio delle autorizzazioni)
1. 
Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effettuazione dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. 
Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo, fatto salvo quanto disposto in applicazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f).
Art. 7. 
(Monitoraggio)
1. 
La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare:
a) 
un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della collaborazione dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;
b) 
un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.
2. 
Il rapporto di cui al comma 1, lettera b), e ogni altra informazione utile per una valutazione dell'applicazione della legge sono trasmesse a cura della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 8. 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione il rapporto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è trasmesso alla Commissione consiliare competente trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 dicembre 2005
Mercedes Bresso

Note:

[1] L'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 16 del 2017.

[2] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 bis è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2018.

[3] Il comma 1 bis dell'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2018.

[4] Il comma 3 dell'articolo 4 bis è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2018.

[5] La lettera c) del comma 4 dell'articolo 4 bis è stata sostituita dal comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2018.

[6] Il comma 4 bis dell'articolo 4 bis è stato inserito dal comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 19 del 2018.

[7] L'articolo 4 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 16 del 2017.