Legge regionale n. 14 del 05 ottobre 2005  ( Versione vigente )
"Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006".
(B.U. 10 ottobre 2005, n. 40)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2004)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2005, pari a euro 127.453.060,05 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3. 
(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)
1. 
È autorizzata la contrazione di mutui per euro 631.843.832,33 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a pareggio del bilancio per l'anno 2004.
2. 
Agli oneri ricadenti sull'anno 2005 si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09021 (Bilanci e finanze Ragioneria - Titolo I - Spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze Ragioneria - Titolo III - Spese per rimborso di mutui e prestiti) i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 4. 
(Modifiche alla l.r. 3/2005 )
1. 
L'elenco 1 di cui all' articolo 6 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2005-2007) è integrato con i seguenti capitoli: 13768 e 23100.
Art. 5. 
(Disposizioni finanziarie per l'anno 2006)
1. 
Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per l'importo pari alla variazione in diminuzione contenuta nell'allegato A, sono trasferiti all'anno 2006:

07032 - 08032 - 10022 - 11032 - 13012 - 14042 - 14052 - 15102 - 17022 - 18042 - 22012 - 22052 - 22082 - 22992 - 23012 - 24032 - 25022 - 25112 - 26012 - 26022 - 26032 - 27022 - 28042 - 30032 - 30042 - 31042 - 31992 - 32022 - 32042 - S1992.
2. 
Al trasferimento delle spese di investimento di cui al comma 1 sul bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si provvede mediante una riduzione pari a euro 200.794.586,64 dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Titolo II - Spese d'investimento) e mediante incremento della previsione a contrarre mutui per un importo pari a 152.959.411,95 di euro.
Art. 6. 
(Emergenze olimpiche e postolimpiche)
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione relativo all'anno finanziario 2005 per fronteggiare le emergenze olimpiche sono autorizzate le seguenti spese:
a) 
spese per servizi medici, pari a 13,6 milioni di euro, in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell'UPB S1992 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Titolo II - Spese d'investimento) la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Titolo II - Spese d'investimento ) (capitolo 27175);
b) 
spese per attività di vigilanza in montagna, pari a 2,2 milioni di euro, in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell'UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Titolo I - Spese correnti), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Titolo I - Spese correnti).
2. 
Per l'anno 2006 sono previsti gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2005-2007 per le seguenti spese:
a) 
conferimento al Comitato Paraolimpico, pari a 12 milioni di euro, in termini di competenza nell'ambito dell'UPB S1992 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Titolo II - Spese d'investimento), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - Titolo II - Spese d'investimento) (capitolo 27175);
b) 
interventi di natura straordinaria, pari a 2,2 milioni di euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Titolo I - Spese correnti ), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Titolo I- Spese correnti ) (capitolo 10225).
Art. 7. 
(Incremento fondo regionale)
1. 
Il fondo rotativo di cui all' articolo 8 della legge regionale del 8 luglio 1999 n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), nella fase di avvio e per un periodo non superiore a tre anni, può avvalersi delle risorse disponibili sui fondi previsti dalla legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), sezione Artigianato, e dalla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ), sezione Commercio, dalla legge regionale 1 dicembre 1986, n. 56 (Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori) articoli 2 e 5 e dall' articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati).
2. 
La disponibilità delle risorse sui rispettivi fondi e l'opportunità del loro trasferimento temporaneo al fondo rotativo di cui all' articolo 8 della l.r. 18/1999 è individuata e disposta con apposito atto amministrativo della Giunta regionale che deve tener conto della salvaguardia dell'integrità funzionale delle sezioni del fondo di cui alla l.r. 21/1997 e dei fondi di cui al comma 1, da cui si prelevano le risorse.
Art. 8. 
(Modifica alla l.r. 18/1999 )
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 18/1999 è così modificata: "
a)
per l'effettuazione di investimenti immobiliari e mobiliari, le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare di agevolazioni sui finanziamenti con le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Tali agevolazioni possono essere erogate sotto forma di contributo in conto interessi, costituito da una percentuale del tasso di riferimento Unione Europea, sui finanziamenti bancari e sui leasing finalizzati alla realizzazione di investimenti. L'entità, la durata, comunque non superiore a 15 anni, la tipologia degli investimenti agevolabili e le modalità di erogazione del contributo sono definite con deliberazione della Giunta regionale con il Programma annuale degli interventi di cui all' articolo 5 della l.r. 18/1999 . Le procedure applicative sono definite da apposite convenzioni con gli Istituti di credito.
".
Art. 9. 
(Agevolazioni creditizie a imprese del settore turismo)
1. 
Le imprese del settore turistico alberghiero possono beneficiare delle opportunità di credito agevolato offerte dal fondo rotativo di cui all' articolo 4 della l.r. 21/1997 , tramite l'istituzione di una nuova sezione del fondo medesimo, denominata Turismo.
2. 
Il Programma di interventi della sezione Turismo viene predisposto secondo quanto previsto dall' articolo 5 della l.r. 21/1997 .
3. 
La sezione Turismo viene alimentata con stanziamenti della Regione Piemonte, con gli interessi eventualmente maturati su tali stanziamenti, con le disponibilità finanziarie derivanti alla Regione da trasferimenti operati dallo Stato e dalla U.E.
4. 
La sezione Turismo può altresì avvalersi delle risorse disponibili su fondi previsti dalle l.r. 21/1997 , l.r. 28/1999 , sezione Commercio, l.r. 56/1986 , articoli 2 e 5 e l.r. 28/1993 , articolo 4.
5. 
La disponibilità delle risorse finanziarie sui rispettivi fondi e l'opportunità del loro trasferimento, anche temporaneo, alla sezione Turismo è individuata e disposta con atto amministrativo che deve tener conto della salvaguardia dell'integrità funzionale delle sezioni del fondo di cui alla l.r. 21/1997 e dei fondi di cui al comma 4, da cui si prelevano le risorse.
Art. 10. 
(Integrazione alla l.r. n. 59/1979 )
1. 
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 (Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero della neve), modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 , è aggiuntola seguente: "
d bis)
in alternativa ai contributi in annualità possono essere concessi contributi una tantum, in conto capitale nella percentuale massima del 45 per cento da calcolare in modo tale da lasciare a carico del beneficiario un onere invariato rispetto a quello quantificato per un mutuo a tasso agevolato di importo pari al 100 per cento della spesa ammessa.
".
2. 
Alla spesa per l'anno 2005, prevista in euro 2.200.000,00, si provvede mediante istituzione di apposito capitolo nell'ambito della UPB 25022 (Opere pubbliche - Infrastrutture pronto intervento - Spese d'investimento) con stanziamento di pari importo.
3. 
Alla copertura degli oneri finanziari necessari per l'attuazione del comma 2, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'UPB 09071.
Art. 11. 
(Fideiussione nell'interesse del Consorzio Enoteca del Piemonte)
1. 
L'amministrazione regionale può concedere una garanzia fideiussoria per un prestito di durata massima quinquennale di 500.000,00 euro da contrarsi da parte del Consorzio "Enoteca del Piemonte" costituito ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino").
2. 
Agli eventuali oneri si fa fronte con la disponibilità finanziaria dell'UPB 09012 del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i conseguenti provvedimenti ai sensi del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18 /R (Regolamento regionale di contabilità) ( articolo 4 legge regionale 7/2001 )).
Art. 12. 
(Fideiussione nell'interesse della Società Villa Mellano SpA)
1. 
Per consentire la realizzazione degli interventi di recupero di Villa Mellano, la Regione può concedere garanzia fideiussoria nell'interesse della Società Villa Mellano SpA.
2. 
Agli eventuali oneri si provvede con le disponibilità iscritte nell'ambito dell'UPB 09012.
Art. 13. 
(Disposizioni transitorie per lo sconto alla pompa)
1. 
Per l'applicazione della legge regionale 29 novembre 2004, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 "Disposizioni fiscali per l'acquisto della benzina in territorio regionale di confine") per l'anno 2005, per la corresponsione dei rimborsi ai gestori di impianti di carburante, è utilizzato lo stanziamento iscritto al capitolo n. 10460 dell'UPB 10011.
Art. 14. 
(Autorizzazione alla devoluzione di fondi in agricoltura)
1. 
Quota parte degli stanziamenti destinati o destinabili quali aiuti di stato aggiuntivi sulla misura U) o su altre misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione possono essere utilizzati quali contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi negli impianti di vegetali colpiti da organismi nocivi diffusibili in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).
[1]
1 bis. 
Le economie di fondi statali ed europei, vincolate al contrasto dell'espandersi di patologie agli impianti di vegetali, e non utilizzate sono ridestinate al finanziamento di contributi a favore di imprenditori singoli o associati per interventi negli impianti di vegetali colpiti da organismi nocivi diffusibili in attuazione del d.lgs 214/2005.
[2]
Art. 15. 
(Modifica alla l.r. 8/1995 )
1. 
L' articolo 40 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere), è sostituito dal seguente: "
Art. 40.
(Chiusura della gestione separata della contabilità 1994 e precedenti)
1.
Alla data del 31 dicembre 2004 le gestioni liquidatorie provvedono all'accertamento dei debiti e crediti ancora in essere verso la Regione e verso altri soggetti relativi alle ex U.S.S.L. estinte alla data del 31 dicembre 1994 e viene chiusa la contabilità separata delle suddette gestioni.
2.
Nello Stato Patrimoniale delle Aziende Sanitarie Regionali vengono aperti appositi conti nei quali far affluire debiti e crediti delle gestioni liquidatorie ancora in essere alla data del 1° gennaio 2005.
3.
Nel bilancio della Regione viene istituito un apposito capitolo di entrata nel quale affluiscono le somme risultanti a debito verso la Regione alla data del 31 dicembre 2004 e un apposito capitolo di spesa ad esso collegato destinato ai trasferimenti alle Aziende Sanitarie per spese imputabili alle gestioni liquidatorie.
".
Art. 16. 
(Autorizzazione in deroga alla l.r. 6/1988 )
1. 
Fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo del comma 11 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2005 l'assunzione degli impegni di spesa sul bilancio 2005 in deroga a quanto previsto dall' articolo 11, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale), come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 1991, n. 36.
Art. 17. 
(Modifica alla l.r. 4/2005 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005) è sostituito dal seguente: "
1.
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese, causati da eventi calamitosi naturali per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché delle prestazioni straordinarie connesse all'attivazione della sala operativa di protezione civile ed alle attività ad essa conseguenti.
".
Art. 18. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 5 ottobre 2005
Mercedes Bresso

Allegato A 

(Art. 1)


Note:

[1] Il comma 1 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 5 del 2012.

[2] Il comma 1 bis dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 5 del 2012.