"Disposizioni in merito ai Comitati regionali di Controllo".
(B.U. 07 luglio 2005, n. 27)
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Abrogazione di disposizioni regionali)
1.
A seguito della cessazione delle funzioni del Comitato regionale di controllo sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a)
legge regionale 26 giugno 1973, n. 14
(Determinazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate);
b)
legge regionale 27 maggio 1980, n. 62
(Rideterminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle sue Sezioni decentrate);
c)
legge regionale 16 agosto 1984, n. 39
(Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico);
d)
legge regionale 28 aprile 1988, n. 23
(Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 giugno 1973, n. 14, 12 agosto 1976, n. 42 e 27 maggio 1980, n. 62 " Disciplina dei gettoni ed indennità per i componenti gli Organi di Controllo ");
e)
legge regionale 2 maggio 1989 n. 26
(Modifica alla
L.R. 16 agosto 1984, n. 39
"Norme concernenti l'esercizio del controllo regionale sugli Atti degli Istituti di Ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico");
f)
legge regionale 22 luglio 1992, n. 37
(Disposizioni in merito all'Organo regionale di controllo);
g)
legge regionale 22 settembre 1994, n. 40
(Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo);
h)
legge regionale 23 marzo 1995, n. 42
(
Legge regionale 22 settembre 1994, n. 40
: " Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo ": sospensione di alcune disposizioni);
i)
legge regionale 5 agosto 1996, n. 55
(Modificazioni alla
legge regionale 22 settembre 1994, n. 40
" Nuove norme per il funzionamento del Comitato regionale di controllo ");
l)
i commi 4, 5 e 6 dell'
articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13
(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della
legge 5 gennaio 1994, n. 36
e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).
Art. 2.
(Servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni)
1.
La Regione, entro centottanta giorni, con specifica legge regionale, provvede ad assicurare, nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione, un servizio gratuito di consulenza a favore dei comuni piemontesi, singoli od associati, che ne facciano richiesta, con priorità per quelli di minori dimensioni, finalizzato a fornire preventivi elementi di valutazione in merito all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività amministrativa di loro competenza.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 luglio 2005
Mercedes Bresso