Legge regionale n. 5 del 28 febbraio 2005  ( Versione vigente )
"Istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa e del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei".
(B.U. 03 marzo 2005, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione)
1. 
È istituita la Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette).
2. 
La Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa è classificata di rilievo regionale ai sensi dell' articolo 93, comma 3, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (in materia di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12 ), inserito dall' articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5 .
Art. 2. 
(Confini)
1. 
I confini della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, incidenti sul territorio del Comune di Biella e di proprietà dell'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, sono individuati nella allegata cartografia in scala 1:25.000.
2. 
Il territorio della Riserva naturale speciale è delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il perimetro e mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità, recanti la scritta: Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa.
Art. 3. 
(Finalità)
1. 
Le finalità della istituzione della Riserva naturale speciale sono individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell' articolo 1 della l.r. 12/1990 e negli articoli 4, 5 e 6 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972, ratificata e resa esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184 , in attuazione della quale il Sacro Monte di Oropa è iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale, nell'ambito del sito Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, con decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO riunitosi a Parigi il 3 luglio 2003.
2. 
Il Comune di Biella e l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa operano per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dal Sacro Monte di Oropa e del suo contesto paesaggistico, per garantirne la trasmissione alle generazioni future.
3. 
L'istituzione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa ha, in particolare, le seguenti finalità:
a) 
mantenere e valorizzare gli aspetti tradizionali, devozionali e di culto;
b) 
garantire i necessari interventi di manutenzione, ripristino, conservazione e valorizzazione del complesso storico, artistico e architettonico;
c) 
garantire il ripristino, il mantenimento e la valorizzazione dei caratteri naturalistici dell'area protetta e la ricostituzione degli habitat forestali, arbustivi ed erbacei ad essa connessi;
d) 
promuovere, sostenere e valorizzare le attività agricole:
1) 
che utilizzano tecniche colturali a basso impatto ambientale;
2) 
che garantiscono l'utilizzo ecosostenibile delle risorse;
3) 
che meglio si integrano e partecipano al processo di ricostruzione e di diversificazione paesaggistica e alla definizione e al mantenimento di corridoi ecologici;
4) 
che contribuiscono allo sviluppo dell'eco-turismo;
e) 
garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 , in materia di conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni e di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 , relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni, secondo le disposizioni attuative del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (relativo all'attuazione della direttiva 92/43/CEE ), modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 ;
f) 
promuovere, organizzare e sostenere attività di studio, di ricerca, didattiche e scientifiche inerenti l'area protetta;
g) 
assicurare la fruizione sociale dell'area della Riserva naturale speciale a fini culturali, scientifici, ricreativi e didattici;
h) 
sostenere iniziative di documentazione, promozione e fruizione turistica.
Art. 4. 
(Gestione)
1. 
Il Comune di Biella esercita le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.
2. 
Il Comune di Biella:
a) 
predispone e approva il programma di attività annuale e pluriennale di qualificazione e valorizzazione;
b) 
adotta il piano d'area;
c) 
attua, per quanto di competenza, il piano unitario di gestione;
d) 
assume tutte le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali.
3. 
Il Comune di Biella e l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipulano una convenzione che definisce i rapporti ed i compiti ai fini dello svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.
4. 
Ai fini della programmazione e del coordinamento delle attività, il Comune di Biella costituisce un comitato di coordinamento e di gestione in cui sono rappresentati il Comune stesso, l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la Soprintendenza regionale del Piemonte, la Regione Piemonte, la Provincia di Biella, l'Agenzia turistica locale biellese, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste.
Art. 5. 
(Piano unitario di gestione)
1. 
Il piano unitario di gestione è lo strumento previsto dall'UNESCO e predisposto per la candidatura del sito Sacri monti del Piemonte e della Lombardia. Il piano definisce le modalità di una gestione organica ed unitaria del sito che garantisca il raggiungimento coerente degli obiettivi di tutela, di conservazione, di valorizzazione e di promozione socio-economica.
2. 
Il piano unitario di gestione definisce, in particolare, le azioni prioritarie, le strategie e gli strumenti operativi; la programmazione, la pianificazione, il coordinamento e il controllo delle azioni poste in essere; le attività di monitoraggio e le competenze.
3. 
Il piano unitario di gestione è sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche interessate, dalle istituzioni religiose e dalle soprintendenze competenti per territorio.
4. 
Il piano unitario di gestione è predisposto e aggiornato dal gruppo operativo di lavoro permanente costituito dai rappresentanti delle istituzioni che lo hanno sottoscritto.
Art. 6. 
(Norme di salvaguardia)
1. 
Nel territorio dell'area protetta trovano applicazione la legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali e del paesaggio di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e le leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Nel territorio dell'area protetta è vietato:
a) 
aprire e coltivare nuove cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostituzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dal soggetto gestore oppure previste dal piano d'area;
b) 
aprire e gestire discariche.
2. 
La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attività agricole e forestali e delle finalità istitutive dell'area protetta.
3. 
L'uso del suolo e l'edificabilità sono consentiti nel rispetto delle finalità istitutive e sono disciplinati nel piano d'area.
4. 
Le norme relative all'utilizzo del patrimonio forestale sono stabilite in apposito piano di assestamento forestale ai sensi dell' articolo 24 della l.r. 12/1990 .
5. 
Per le specie faunistiche presenti nell'area protetta ed elencate nell'allegato D, lettera a), del regolamento emanato con d.p.r. 357/1997 si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del regolamento medesimo.
6. 
L'esercizio dell'attività venatoria all'interno dell'area protetta è vietato. Sono consentiti gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate), modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6 .
7. 
L'utilizzo e la fruizione dell'area protetta sono disciplinati con legge regionale ai sensi dell' articolo 28 della l.r. 12/1990 .
Art. 7. 
(Vigilanza)
1. 
La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale è affidata:
a) 
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
b) 
agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Biella;
c) 
al Corpo forestale dello Stato;
d) 
alle guardie ecologiche volontarie di cui all' articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa convenzione con il Comune di Biella;
e) 
agli agenti di vigilanza di altre aree protette, previa convenzione con il Comune di Biella.
Art. 8. 
(Piano d'area)
1. 
La Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa è soggetta a piano d'area ai sensi dell' articolo 23 della l.r. 12/1990 , modificato dall' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 , che ne stabilisce, in particolare, la validità, gli effetti, l'efficacia e le procedure di modifica.
2. 
Il piano d'area è efficace anche per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con d.lgs 42/2004 e ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).
3. 
Il piano d'area è predisposto, attraverso conferenze, in collaborazione tra il Comune di Biella, l'Ente autonomo laicale di culto Santuario di Oropa, la Provincia di Biella e la Regione Piemonte.
4. 
Il piano d'area è adottato, entro un anno dalla istituzione dell'area protetta, dal Comune di Biella, che lo trasmette alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte e ne dà notizia sull'albo pretorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, fornendo contestuale indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e trasmettere entro novanta giorni le proprie osservazioni.
5. 
Il Comune di Biella esamina le osservazioni entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 4, provvede alla revisione dell'elaborato e lo trasmette alla Giunta regionale per l'elaborazione del Piano d'area definitivo.
6. 
La Giunta regionale, sentite la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il piano d'area al Consiglio regionale per l'approvazione.
Art. 9. 
(Sanzioni)
1. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) è punita con sanzioni amministrative da un minimo di euro millecinquecento ad un massimo di euro tremila per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso o depositato.
2. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e di cui all'articolo 11, comma 1, è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica.
3. 
L'inosservanza delle disposizioni del piano di assestamento forestale e di cui all'articolo 11, comma 2, è punita con le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di Polizia forestale.
4. 
L'inosservanza delle disposizioni relative all'esercizio dell'attività venatoria è punita con le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
5. 
L'inosservanza delle disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3, oltre ad essere punite con le sanzioni amministrative previste, comportano l'obbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Biella, ai sensi dell' articolo 94, comma 3, lettera a) della l.r. 44/2000 .
6. 
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono disciplinati dal capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni, e dalla legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (in materia di sanzioni amministrative inerenti le aree protette), modificata dalla legge regionale 24 aprile 1985, n. 46 .
Art. 10. 
1. 
Dopo l' articolo 14 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 5 (Istituzione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea), è inserito il seguente: "
Art. 14 bis.
(Istituzione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei)
1.
È istituito presso il Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei.
2.
Il Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei persegue le seguenti finalità:
a)
raccolta, conservazione e divulgazione di documentazione inerente il sistema dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei;
b)
sviluppo dell'atlante dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei quale strumento di lettura e di promozione unitaria del fenomeno religioso e culturale da essi rappresentato;
c)
promozione e sviluppo di attività di ricerca, di studio, di momenti di confronto e di cooperazione;
d)
promozione e sviluppo di attività editoriali, divulgative, informative e di formazione.
3.
Il Centro di documentazione è diretto dal direttore dell'Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea che, per garantirne il funzionamento si avvale del personale dell'ente stesso.
4.
Le attività del Centro di documentazione sono svolte in stretto raccordo e sinergia con le strutture e gli strumenti previsti dal piano unitario di gestione del sito sacri monti del Piemonte e della Lombardia iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO dal Comitato per il patrimonio mondiale il 3 luglio 2003.
5.
Le attività del Centro di documentazione sono programmate e valutate da un Comitato Scientifico composto da quattro membri esperti di cui due designati dalla Regione, uno dall'Università di Torino, uno d'intesa tra gli enti di gestione dei sacri monti del Piemonte istituiti come aree protette e dal direttore dello stesso Centro di documentazione. Il Comitato è nominato dall'Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro monte di Crea che ne disciplina altresì il funzionamento. Il Comitato predispone annualmente una relazione delle attività svolte e la trasmette alla Regione Piemonte. Ai membri del Comitato scientifico spetta per ogni riunione, fatte salve le eventuali indennità di rimborso spese previste dalle vigenti leggi in materia, un gettone dello stesso importo di quello assegnato ai componenti il Comitato tecnico-scientifico di supporto alla politica regionale delle aree protette.
6.
Agli oneri per la gestione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei si provvede mediante le risorse stanziate sul bilancio dell'Ente di gestione del Parco naturale ed area attrezzata del Sacro Monte di Crea.
".
Art. 11. 
(Disposizioni finali e transitorie)
1. 
Fino alla approvazione del piano d'area, gli interventi di modificazione dello stato attuale dei luoghi, ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), modificato dall' articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 , sono soggetti ad autorizzazione della Provincia di Biella. È fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge.
2. 
Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall' articolo 12 della l.r. 57/1979 .
Art. 12. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Oropa, stimati complessivamente in 400.000,00 euro per gli anni 2005 e 2006, si provvede, nell'ambito della Unità previsionale di base (UPB) 21061 (Turismo sport parchi Gestione aree protette - Titolo I - Spese correnti) per 100.000,00 euro, nell'ambito della UPB 21062 (Turismo sport parchi Gestione aree protette Titolo II - Spese di investimento) per 300.000,00 euro, mediante la riduzione della dotazione finanziaria delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo - I - Spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005-2007.
2. 
Agli oneri per la costituzione e la gestione del Centro di documentazione dei sacri monti, calvari e complessi devozionali europei, stimati in euro 50.000,00 per l'anno 2005 e 100.000,00 per l'anno 2006, si provvede, nell'ambito della UPB 21051 (Turismo sport parchi Pianificazione aree protette - Titolo I - Spese correnti), mediante la riduzione di pari importo della dotazione finanziaria della UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2005-2007.
3. 
Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 9 e quelle riscosse a causa della violazione delle norme contenute nel piano d'area e nel piano naturalistico sono introitate nel bilancio del Comune di Biella.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 28 febbraio 2005
Enzo Ghigo

Allegato A 
OMISSIS