La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] Il comma 1 dell'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 del 2005.
[2] L'articolo 6 è stato abrogato dalla lettera r) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.
[3] L'articolo 8 è stato abrogato dalla lettera r) del comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 34 del 2008.
[4] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[5] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 110 della legge regionale 1 del 2019.
[6] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera f del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 3 del 2009.