"Modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e riconoscimento della figura professionale di maestro di snowboard".
(B.U. 05 gennaio 2005, n. 1)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifiche alla
legge regionale 23 novembre 1992, n. 50
"Ordinamento della professione di maestro di sci")
1.
Il
comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 50/1992 è sostituito dal seguente: "
È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche di scivolamento sulla neve esercitate sulle piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni che non portino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi. ".
1.
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 50/1992 è inserito il seguente: "
I maestri di sci autorizzati all'insegnamento delle tecniche sciistiche sono suddivisi nelle seguenti categorie:
Maestri di sci alpino;
Maestri di sci di fondo;
Maestri di snowboard. ".
1 bis.
a)
b)
c)
3.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 50/1992 è inserito il seguente: "
I maestri di sci possono insegnare esclusivamente le tecniche sciistiche per le quali sono iscritti all'Albo professionale regionale di cui all'articolo 3. L'iscrizione all'Albo professionale, per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti, può riguardare congiuntamente l'insegnamento delle differenti tecniche sciistiche. ".
2 bis.
4.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 50/1992 è inserito il seguente: "
Il collegio regionale Maestri di sci ha facoltà di abilitare all'insegnamento della disciplina dello snowboard, di cui all'articolo 2, comma 1 bis, i maestri di sci iscritti da almeno 2 anni alla data del 31 dicembre 2004, all'Albo professionale regionale del Piemonte, che abbiano frequentato corsi di specializzazione in tale disciplina organizzati dal Collegio stesso. ".
5 bis.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 gennaio 2005
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente William Casoni