Legge regionale n. 5 del 15 marzo 2004  ( Versione vigente )
"Adesione della Regione Piemonte all'Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche".
(B.U. 18 marzo 2004, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Adesione all'Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche)
1. 
La Regione Piemonte aderisce, in qualità di socio fondatore, all'"Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche", di seguito denominata Associazione.
Art. 2. 
(Finalità dell'Associazione)
1. 
L'Associazione, che ha come proprio obiettivo primario l'istituzione di una Università situata in Bra (Cuneo), frazione Pollenzo, e Colorno (Parma) per lo studio delle scienze gastronomiche, ha la finalità di promuovere iniziative culturali nel settore dell'istruzione che rispondano alla esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale, lo sviluppo culturale nelle scienze gastronomiche sia a livello nazionale che internazionale.
Art. 3. 
(Modalità per l'adesione all'Associazione)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere per la Regione Piemonte tutti gli atti necessari per il perfezionamento dell'adesione della Regione all'Associazione.
Art. 4. 
(Contributo regionale)
1. 
La Regione concorre alle spese per le attività ed il funzionamento dell'Associazione, mediante l'erogazione di un contributo annuo il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge finanziaria regionale.
2. 
Entro il 30 novembre di ogni anno l'Associazione presenta alla Regione il programma di attività per l'anno successivo e la relativa previsione di spesa e di entrata. Sulla base di tali documenti la Regione provvede ad erogare il contributo ed a determinare le modalità di erogazione e di rendicontazione.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la copertura finanziaria della presente legge, stimata in euro 300.000,00, le risorse finanziarie sono reperite, ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), con la legge finanziaria 2004.
Art. 6. 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 marzo 2004
Enzo Ghigo