Legge regionale n. 40 del 24 dicembre 2004  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1996, n. 61 (Contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome)".
(B.U. 30 dicembre 2004, n. 52)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
L' articolo 3 della l.r. 61/1996 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Contributi)
1.
La Regione interviene annualmente con propri contributi finalizzati al sostegno delle scuole materne di cui all'articolo 2 tramite i comuni che, attraverso convenzioni, concorrono alle spese di gestione delle stesse. I contributi vengono assegnati:
a)
nella misura del 75 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e alle scuole materne delle frazioni dei comuni con oltre 15 mila abitanti. Alle scuole materne con sezione unica dei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti e delle frazioni dei comuni con oltre 15 mila abitanti è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50 per cento del contributo stabilito per sezione;
b)
nella misura del 20 per cento dello stanziamento globale per ogni sezione funzionante ed avente i requisiti di cui all'articolo 2, nelle scuole materne dei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, escluse le scuole materne delle frazioni di cui alla lettera a);
c)
nella misura del 5 per cento dello stanziamento globale alle scuole materne aventi i requisiti di cui all'articolo 2, come contributo per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente, secondo i criteri indicati all'articolo 6.
2.
Nel caso in cui il comune, entro il 30 settembre di ogni anno, non stipuli la convenzione di cui all'articolo 4, le scuole materne possono richiedere entro il 30 novembre alla Giunta regionale il contributo in modo diretto sulla base di un programma di attività didattiche. La Giunta regionale verifica le motivazioni del mancato convenzionamento da parte del comune, l'esistenza della autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'autorità competente e, sentito il comune interessato, delibera l'erogazione del contributo in misura equivalente a quella prevista dalla legge.
".
Art. 2. 
1. 
Al numero 5 della lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 61/1996 , dopo le parole: "
di cui alla lettera d)
", sono inserite le seguenti: "
i limiti massimi delle
".
Art. 3. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 61/1996 è sostituito dal seguente: "
2.
La Giunta regionale assegna annualmente i contributi ad avvenuta approvazione del bilancio regionale e provvede alla liquidazione, in un'unica soluzione, avuta la prova dell'avvenuta stipula della convenzione, entro il mese successivo.
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 61/1996 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
I comuni provvedono alla liquidazione del contributo entro e non oltre trenta giorni dal suo accreditamento da parte della Giunta regionale.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo l' articolo 5 della l.r. 61/1996 è inserito il seguente: "
Art. 5 bis.
(Aggiornamento del personale in servizio)
1.
I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), vengono erogati in base al numero delle sezioni attivate, alle scuole materne che ne fanno richiesta entro il 30 settembre alla Giunta regionale, sulla base di un programma di formazione e aggiornamento in cui sia prevista la partecipazione in qualità di docenti o di consulenti, di docenti universitari o di personale direttivo o tecnico dell'Istituto regionale per la ricerca educativa (IRRE).
2.
Le scuole interessate possono delegare il servizio di aggiornamento ad enti o associazioni operanti nel settore dell'istruzione infantile, i quali presentano un proprio programma annuale di attività di formazione e di aggiornamento, indicando le scuole aderenti, gli argomenti dei corsi o delle attività, i docenti e gli eventuali consulenti. Il contributo è assegnato entro il 30 novembre all'ente o all'associazione proponente in base al numero complessivo delle sezioni delle scuole aderenti.
3.
È istituita una commissione regionale con il compito di verificare ed approvare i progetti presentati dalle singole scuole di cui al comma 1 e dagli enti ed associazioni di cui al comma 2. La composizione, la durata e le modalità di funzionamento della commissione sono determinate dalla Giunta regionale.
".
Art. 5. 
1. 
L' articolo 6 della l.r. 61/1996 è sostituito dal seguente: "
Art. 6.
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente per l'anno 2005 in euro 2.324.055,00, si provvede nell'Unità previsionale di base (UPB) 32011 (Attività Culturali Istruzione Spettacolo - Istruzione - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004-2006 con uno stanziamento di euro 2.065.827,00 per contributi ai comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome e con uno stanziamento di euro 258.228,00 per contributi ad enti ed associazioni per le attività di formazione e di aggiornamento del personale docente e non docente delle scuole materne autonome.
2.
Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2004 - 2006.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2004
Enzo Ghigo