Legge regionale n. 37 del 29 novembre 2004  ( Versione vigente )
"Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze assistenziali, flessibili, Residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie)".
(B.U. 02 dicembre 2004, n. 48)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 73/1996 è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilità, favorisce l'attivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.
".
Art. 2. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 73/1996 èsostituito dal seguente: "
3.
L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali é stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l'Azienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dall' articolo 29, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
".
Art. 3. 
1. 
All' articolo 4, comma 2 della l.r. 73/1996 è soppressa la locuzione "
senza possibilità di proroga
".
2. 
Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 è sostituito dal seguente: "
7.
Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualità del contributo.
".
3. 
Il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 è sostituito dal seguente: "
9.
Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo.
".
4. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 è inserito il seguente: "
9 bis.
Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 73/1996 , é aggiunto il seguente: "
4.
È ammessa la trasformazione di una parte di posti letto RSA, finanziati ai sensi della presente legge, in posti letto da destinare ad attività sanitaria sulla base di criteri, procedure e modalità che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto deliberativo.
".
Art. 5. 
(Norma finale)
1. 
La l.r. 73/1996 è abrogata a far data dall'esaurimento dell'erogazione dei contributi concessi sulla base del bando emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 novembre 2004
Enzo Ghigo